L’utilità dello spesometro è chiara: è uno strumento che il legislatore ha introdotto in questi anni per arricchire il proprio archivio, la c.d. l’Anagrafe tributaria, al fine di procedere alla ricostruzione sintetica del reddito del contribuente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 600/73.
L’obbligo sarà adempiuto con uno strumento semplificato e migliorato, hanno dichiarato i funzionari dell’Agenzia Entrate in occasione dell’incontro organizzato da Assosoftware a Bologna lo scorso 30 novembre.
Le semplificazioni apportate – La modifica introdotta dall’art. 2 co. 6 del D.L. n.16/12 all’art. 21 del D.L. 78/20120, infatti, ha fatto sì che le operazioni effettuate dall’1/01/12 (da comunicare entro il 30/04/13) e non le comunicazioni presentate dall’1/01/12 (come chiarito nel Question Time 5-06504 del 28/03/12), seguano un meccanismo di:
– invio cumulativo per ciascun cliente e fornitore a prescindere dagli importi (come avvenne per i soppressi elenchi 2006/2007);
– nonché il mantenimento della soglia di €3.600 (Iva compresa) per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura. In quest’ultimo caso, come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, la comunicazione continuerà a essere dettagliata per operatore (e non cumulativa per cliente).
Fa fede la data di registrazione, non la data di effettuazione dell’operazione attiva o passiva, mentre per coloro che non hanno l’obbligo di registrazione delle fatture farà fede la data della fattura.
Un modello vero e proprio – Le novità non finiscono qui, l’Agenzia ha annunciato che lo spesometro 2012 si presenterà come un modello vero e proprio e non più di un tracciato record, così da permettere la compilazione e la stampa dei dati da parte dell’intermediario. Un frontespizio con il riepilogo delle operazioni da consegnare al contribuente come ricevuta con il riepilogo delle operazioni, da parte dell’intermediario, della trasmissione effettuata verso l’Agenzia delle Entrate.
Operazioni per le quali vi è l’obbligo dell’emissione della fattura – Le operazioni senza obbligo di fattura devono essere comunicate se di importo non inferiore a 3.600 euro comprensivi dell’Iva. Dunque il discrimine è la sussistenza o meno dell’obbligo di emissione della fattura. La tanto dibattuta questione relativa a questo discrimen viene risolta con l’interpretazione che: le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura coincidono con quelle che vengono effettivamente documentate da fattura. Ciò al solo scopo di semplificare le regole.
Le note di variazione – Va accorpato il valore della nota con la fattura originaria, per ogni cliente/fornitore.
In tema di spesometro, già la Circolare n. 24/E/2011 l’Agenzia delle Entrate al paragrafo 4 ha chiarito che: “I dati che devono essere riportati nella comunicazione riguardano, per ciascuna cessione e acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del decreto, con evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti”.
I pagamenti con carta di credito – Per semplificare l’effettuazione delle sopraesposte comunicazioni Iva, il D.L. n. 70/2011, conv. con modif. L. 106 del 12.07.2011, all’art. 7, co. 2, lett. o) ha previsto l’esclusione dall’obbligo di segnalazione di tutte le operazioni (acquisti di beni e servizi) realizzate da soggetti passivi Iva nei confronti di privati (extra UE ed extra SEE), nel caso in cui le stesse siano regolate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione, previsto dall’art. 7, co. 6 del D.P.R. 605/73.
Tale esclusione è stata ribadita dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24 del 30.06.2011. Quel che crea i maggiori problemi è il fatto che NON rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l’obbligo di comunicazione dell’operazione). I problemi derivano dal fatto che non è sempre agevole individuare se la carta utilizzata dal cliente rientra in questa casistica, soprattutto se si tratta di clienti stranieri. Nel dubbio se la carta di credito consente o meno l’esonero, l’esercente potrebbe farsi firmare una dichiarazione dal cliente circa la residenza della banca d’appoggio.
L’art.3 c.1 del DL 16/2012 ha posto un limite massimo al pagamento, esonerato da comunicazione, portando da 1.000 sino a 15.000 euro gli importi pagabili con contante da questi soggetti.
L’Agenzia ha fatto sapere che sarà previsto un ulteriore tracciato per questi dati.
Il quadro SE – Infine le software house hanno posto la questione della finalità perseguita con il quadro SE del nuovo modello, relativo ai servizi per i non residenti. L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che si riserva di verificare se è necessaria la permanenza del quadro o la sua eliminazione.