La soglia minima per l’esigibilità di ciascun tributo locale è prevista dall’articolo 1, comma 168, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che opera anche ai fini dell’Imu, trattandosi di una norma avente carattere generale. Secondo tale norma, gli enti locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 25 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003), stabiliscono “per ciascun tributo di propria competenza” gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti.
In caso di inottemperanza, si applica la disciplina di cui al citato articolo 25 della L. 289/2002, che fissa l’importo a 12 euro.
La disciplina prevista dall’articolo 25 della L. 289/2002 si applica soltanto nel caso in cui l’ente locale non provveda a stabilire un importo minimo di versamento per ogni tributo (Imu, Tarsu, imposta sulla pubblicità) dovuto da ciascun soggetto passivo. Ne discende che il Comune può anche fissare un importo inferiore a 12 euro, come soglia minima per l’esigibilità dell’Imu.
I 12 euro come importo minimo dell’imposta complessiva – Il limite di 12 euro rappresenta l’importo minimo dell’imposta complessivamente dovuta. Per esempio, se l’imposta dovuta, acconto più saldo, è pari a 11 euro, il contribuente non deve eseguire alcun versamento.
Qualora, invece, l’imposta da versare in sede sia di acconto, che di saldo, fosse di 11 euro per rata, il contribuente dovrà eseguire il pagamento soltanto a saldo di 22 euro.
Si pensi al caso di un contribuente, possessore di un unico immobile adibito ad abitazione principale, il quale non abbia provveduto al versamento dell’acconto (pari a cinque euro), in quanto l’importo era inferiore a dodici euro e il Comune si atteneva alla soglia minima statale (di 12 euro).
In sede di versamento del saldo, l’importo minimo essendo stato abbassato dal Comune a due euro, comporta per il contribuente il versamento di dieci euro a saldo, dato che l’importo minimo si riferisce non all’importo dovuto nelle singole rate, ma all’importo complessivamente dovuto nell’anno.
L’accertamento non si applica su importi minimi – Infine, è appena il caso di rimarcare la disposizione dell’articolo 1 del D.P.R. 129/99 secondo cui “non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali” qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito (con riferimento a ogni periodo d’imposta) non superi l’importo di 16,53 euro. A decorrere dal 1° luglio 2012, tale importo è di 30 euro (articolo 3, comma 10, del decreto legge 16/2012 convertito dalla Legge 44/2012).