La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. si applica anche al processo tributario
La sentenza. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile (T) – con la sentenza 27 marzo 2013, n. 7781.
Orientamento consolidato. Gli Ermellini hanno chiarito che l’articolo 39 del D.Lgs. n. 546/1992 – secondo il quale il processo è sospeso soltanto quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio – disciplina i rapporti “esterni” al processo tributario (vale a dire i rapporti tra processo tributario e processi non tributari), mentre in ordine ai rapporti tra processi tributari, trova applicazione, in virtù del disposto dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 546 citato, la disciplina dettata dall’articolo 295 del codice di rito civile (così, anche Cass. sentenze n. 17937/04 e n. 19821/09). È altresì pacifico il principio che la sospensione necessaria del processo tributario è assimilabile anche al di fuori dei casi elencati nelle previsioni limitative dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché tale disposizione non esclude l’applicazione della norma generale del codice di procedura civile (v. Cass. sentenze n. 14788/2001 e n. 7506/2001), pur nell’interpretazione restrittiva datane dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, espressa nella sentenza n. 31/1998 e nelle ordinanze numeri 8, 136 e 330 del 1999, con le quali si è escluso che essa contenga disposizioni in contrasto con la costituzione.
Il caso di specie. Nel caso esaminato, relativo a un accertamento IRPEF, la Suprema Corte ha ritenuto che con la sentenza gravata la CTR Lazio abbia fatto malgoverno dei principi sopraesposti, avendo deciso nel merito una controversia il cui esito era inscindibilmente legato alla definizione di un altro procedimento tributario, ancora pendente, che ne rappresentava il presupposto logico-giuridico. Ne è derivato l’accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, con rinvio della causa per nuovo esame.