Mediazione tributaria: possibile evitare le “mini – liti”

Dal suo debutto (in aprile) a oggi sono ottimi i risultati ottenuti dal nuovo istituto del reclamo obbligatorio per le liti con l’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20 mila euro. Infatti 14 mila delle 27mila istanze presentate dai contribuenti sono state esaminate dagli Uffici, con esito positivo nella metà dei casi.

Opportunità. La mediazione, in quanto istituto del deflattivo del contenzioso tributario, deve essere vista come l’opportunità per il contribuente di risolvere le controversie con il Fisco. Consente infatti di trovare un accordo per modificare l’atto emesso o convincere l’Ufficio ad annullarlo.

Istanza di reclamo. Il reclamo deve essere rivolto alla Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, salvo che intervenga la sospensione feriale dei termini (dal 1º agosto al 15 settembre) o non sia stata presentata l’istanza di accertamento con adesione. In questo ultimo caso il termine per ricorrere resta sospeso per 90 giorni (sospensione automatica).

Proposta di accordo. Il contenuto dell’istanza di reclamo, che può anche contenere una proposta di accordo, deve avere la stessa forma e gli stessi elementi previsti per il ricorso tributario (sottoscrizione del difensore, codice fiscale della parte e del difensore, numero di fax e PEC etc.). Con il reclamo il contribuente può anche formulare una richiesta di contraddittorio con l’Ufficio.

Sanzioni ridotte. Nell’ipotesi in cui la mediazione proposta dal contribuente o dall’Agenzia delle Entrate venga accettata e perfezionata, le sanzioni contenute nell’atto avverso cui si è proposto reclamo verranno ridotte al 40%. Le sanzioni non potranno però essere mai inferiori al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

L’eventuale contezioso.
Laddove il reclamo venga rifiutato e il processo di mediazione si concluda con un nulla di fatto, a seguito di espressa comunicazione di rigetto dell’Agenzia delle Entrate, adeguatamente motivata, o a seguito della formazione del silenzio rifiuto per decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione del reclamo, l’istanza assumerà gli effetti di un ricorso, divenendo quindi atto introduttivo della lite. Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per costituirsi in giudizio.

Costituzione in giudizio. Ai fini di una corretta costituzione in giudizio, presso la segreteria della CTP dovranno essere depositati, oltre alla copia conforme del ricorso che conteneva l’apposita istanza prevista dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, anche tutti i documenti in esso citati, pur se già prodotti nella procedura di mediazione. Nel caso di notifica dell’istanza di reclamo fatta a mezzo raccomandata A/r o con consegna diretta all’Ufficio, la copia del ricorso successivamente depositato in CTP dovrà contenere la certificazione di conformità all’originale fatta dal difensore costituito. Inoltre, dovrà essere allegata al ricorso la prova dell’avvenuto deposito dell’istanza di reclamo. Ciò consentirà al Collegio di accertare la tempestività nella presentazione della procedura di mediazione e soprattutto la tempestività del rispetto dei termini di costituzione in giudizio.

C.U. La costituzione in giudizio fa sorgere anche l’obbligo di pagamento contributo unificato. Trattandosi di liti di valore fino a 20mila euro, l’importo dovuto potrà essere: di 30 euro, per le cause di valore fino a 2.582,28; di 60 euro per quelle che hanno un valore compreso tra 2.582,28 euro e 5mila euro; di 120 euro per lo scaglione che va da 5.000,01 a 25mila euro.

Inammissibilità.
Nel caso in cui il contribuente, ove obbligato, non abbia presentato il reclamo, la presentazione del ricorso risulta inammissibile. L’inammissibilità, pur se non eccepita dall’Ufficio, potrà essere rilevata dal giudice in ogni fase e grado del giudizio.