Il termine previsto dalla normativa per il rimborso dell’Iva a favore di soggetti passivi non residenti ha carattere perentorio: il diniego di rimborso a fronte di un’istanza tardiva è legittimo in quanto motivato dalla decadenza dal diritto. Con la sentenza C-294/11 di ieri, la Corte Ue, adita in via pregiudiziale dalla Corte di cassazione, risolve in modo tranchant un problema che pareva ormai definito, dall’elaborazione giurisprudenziale interna, in base a canoni opposti.