PEC per le imprese individuali – Il decreto sulla Crescita “bis” ha esteso l’obbligo dell’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata anche per le imprese individuali che si iscrivono presso il registro delle imprese dopo la data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012). Secondo l’articolo 5 del decreto, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Le sanzioni – Secondo l’articolo 2630 del Codice Civile, le sanzioni previste vanno da 103 euro a 1.032 euro. Tuttavia se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla data di scadenza dei suddetti termini, la sanzione è ridotta di un terzo.
Le novità del maxiemendamento – Secondo le nuove previsioni contenute nel testo del maxiemendamento, che dopo aver incassato la fiducia posta dal Governo al Senato ritornerà alla Camera, vi sono delle modifiche anche all’articolo 5 del decreto riguardante la PEC e in particolare l’obbligo di possedere e attivare la posta elettronica certificata è esteso alle imprese individuali che presentano la domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane inoltre, dovrebbe decadere la decorrenza dell’obbligo dall’entrata in vigore del decreto, sostituita dalla data in cui entrerà in vigore la legge di conversione dello stesso. Altra modifica importante che viene effettuata al comma 2 dell’articolo 5 è quella che anticipa il nuovo termine di deposito della PEC nel registro delle imprese, prevedendo il nuovo non più al 31 dicembre 2013, ma al 30 giugno 2013
Indice INI-PEC – Il terzo comma del decreto sullo Sviluppo bis prevede inoltre al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, l’istituzione di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo Sviluppo economico. Con le modifiche previste dal nuovo testo, l’accesso al suddetto indice INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese ai gestori di pubblici sevizi e a tutti i cittadini tramite il sito WEB, senza necessità di autentificazione. Nel testo originario l’accesso all’INI-PEC era consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.