Necessario documentare l’operazione ai fini Iva e per vincere la presunzione di cessione
Premessa – Gli omaggi di beni oggetto dell’attività dell’impresa avviene con imposizione Iva, ma in assenza di rivalsa. Al fine di documentare l’operazione l’impresa può scegliere di emettere una fattura, un’autofattura oppure registrare il bene nell’apposito registro degli omaggi.
Autofattura – Per la cessione di omaggi, viene generalmente usato il metodo della emissione di un’autofattura ciò in relazione alla necessità, normalmente avvertita dall’imprenditore, di non far conoscere al destinatario il valore dell’omaggio, attraverso l’emissione e il rilascio di un documento contabile quale la fattura. L’autofattura dovrà essere emessa in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni (prezzo di acquisto o di costo), dell’aliquota e della relativa imposta, specificando che trattasi di “autofattura per omaggi”. La stessa può essere singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”) oppure globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”). In tale ipotesi l’emissione del ddt (necessaria per avvalersi della fatturazione o autofatturazione differita) è comunque consigliabile, anche qualora venga emessa l’autofattura immediata, al fine di identificare il destinatario e provare l’inerenza del costo con l’attività dell’impresa.
Fattura – Va tuttavia tenuto presente che, ove non ricorrano tali motivi di riservatezza, è sempre possibile l’emissione della fattura nei confronti del destinatario, con esercizio della rivalsa dell’imposta. La rivalsa è infatti obbligatoria per le vendite, ma è facoltativa per gli omaggi.
Registro omaggi – È invece possibile evitare sia l’emissione di fattura che l’emissione di autofattura, mediante la semplice annotazione su un apposito “registro degli omaggi”, disciplinato con la circolare ministeriale n. 32 del 27 aprile 1973, i cui totali dovranno periodicamente confluire nelle annotazioni da eseguire ai fini della liquidazione del tributo. Nel registro dovrà essere indicato l’ammontare globale dei “valori normali” delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote. Occorre ricordare che l’annotazione delle cessioni gratuite in tale registro consente altresì di vincere la presunzione di cessione di cui al D.P.R. 10.11.1997, n. 441.
Esenzione – È opportuno, infine ricordare che sono esenti Iva gli omaggi destinati a ONLUS, enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.), associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica (es. Caritas internazionale, Fao, Croce Rossa, Aido, ecc.). Sono inoltre esenti Iva anche gli omaggi destinati a persone residenti in luoghi colpiti da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della Legge 8 gennaio 1970, n. 996 o della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.