Il prossimo mese di dicembre, salvo l’ applicazione del nuovo istituto giuridico della “tolleranza” già sperimentato in occasione dello spesometro, i contribuenti dovranno confrontarsi con l’adempimento della comunicazione dei beni dati in uso gratuito (oppure dietro il pagamento di un canone inferiore al valore di mercato) ai soci o familiari. La vicenda è ormai nota, in quanto da tempo se ne parla; pur tuttavia, avvicinandosi il traguardo, si sente la necessità di risolvere alcune questioni di natura operativa.
In un precedente caso controverso pubblicato in questa rubrica, ci eravamo già soffermati sulla possibilità di considerare esclusi dall’obbligo di comunicazione, i casi attinenti i beni dati in uso agli amministratori. Ovviamente, perché l’ipotesi sia astrattamente rilevante, l’amministratore dovrà essere anche socio, in quanto si fuoriuscirebbe completamente dalla problematica ove sia, invece, un soggetto terzo.
Ciò a prescindere dal fatto che all’amministratore stesso sia applicato il fringe benefit(posizione corretta secondo le regole basiche previste dal TUIR) oppure no (posizione che potrebbe determinare una contestazione in caso di controllo da parte delle entrate). Ferma questa considerazione, che ci pare ancora attuale nonostante siano passate alcune settimane dal precedente intervento, riscontriamo oggi che, in assenza di differente precisazione da parte dell’Agenzia, affermare che non sono oggetto di comunicazione i beni assegnati gratuitamente agli amministratori (soci) significa, in buona sostanza, che sono completamente escluse dall’adempimento in parola le società in nome collettivo.
La conseguenza deriva dalla circostanza in forza della quale, normalmente (e salvo differente previsione dell’atto costitutivo), i soci delle SNC rivestono anche la qualifica di amministratori; quindi, se si condivide la riflessione, l’auto utilizzata dal socio amministratore della SNC non determina mai l’obbligo di comunicazione entro il prossimo 12 dicembre.
A conclusioni non completamente difformi giungiamo anche verificando la situazione della SAS; ilsocio accomandatario, pur se utilizza beni, non fa mai scattare l’obbligo di trasmissione del modello (in quanto, essendo amministratore, rientrerebbe nel novero della esclusione prevista dal provvedimento del 3 agosto), mentre esattamente l’opposto accade con il socio accomandante (non amministratore). In questo ultimo caso, invece, esistendo l’attribuzione gratuita o semigratuita ad un soggetto diverso dall’amministratore, la comunicazioneandrebbe effettuata.
Infine, nessuna particolare problematica insorge nel caso della SRL: ove l’amministratore sia socio, anch’egli potrà beneficiare della esclusione oggettiva.
In definitiva, quando una medesima persona rivesta contemporaneamente due qualifiche (quella del socio e quella dell’amministratore) non sarà facile capire nell’ambito di quale sfera (personale o aziendale) viene effettuata l’assegnazione del bene. Certo, nelle società di capitali le delibere dell’assemblea, del CDA, oppure le decisioni dei soci (a seconda della distribuzione delle competenze) potrebbero aiutare, ma tale supporto risulta assente nelle società di persone. Si può allora pensare che, onde evitare le difficoltà operative che sarebbero potute insorgere, l’Agenzia abbia prefigurato una situazione generale esimente, associandola alla figura dell’amministratore.
In tali occasioni, prevarrebbe la funzione dei amministratore rispetto a quella di socio, con la conseguenza che mancherebbe, nello specifico, la fonte di innesco legittimante, vale a dire la attribuzione a titolo gratuito o semi gratuito al socio.
Possibile che si sia mollata la presa sugli amministratori? Certamente no, per il semplice motivo che gli stessi si troverebbero comunque (ed in compagnia della società) nella posizione di non aver pagato le imposte (e le ritenute) fiscali e previdenziali invece dovute.