L’aiuto alla crescita economica delle imprese

 

Al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, il Decreto c.d. “Salva Italia,” ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011, una deduzione dal reddito d’impresa pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio

L’agevolazione in esame presenta molti aspetti in comune con la precedente “DIT”, in vigore fino al 2003.

Nell’ambito del DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, è stato introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, il cui obiettivo è rappresentato dalla necessità di:

“rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese …”.

La nuova agevolazione, c.d. ACE (“Aiuto alla Crescita Economica”), disciplinata dall’art. 1 del citato Decreto, rispecchia per molti aspetti la precedente DIT, introdotta nel 1997 e applicabile fino al 2003, ancorché presenti alcune caratteristiche peculiari.

Il Decreto in esame, pur definendo le “linee guida” dell’incentivo, demanda ad un apposito Provvedimento l’individuazione delle relative modalità attuative.

SOGGETTI INTERESSATI

 

Il nuovo incentivo alla capitalizzazione delle imprese è applicabile a:
società ed enti ex art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, residenti in Italia, ossia:

  • spa, sapa, srl, cooperative, mutue assicuratrici;
  • enti pubblici e privati e trust aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di

un’attività commerciale;

stabili organizzazioni in Italia di società ed enti ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, ossia enti

pubblici e privati e trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; ditte individuali, snc e sas in contabilità ordinaria.

Non possono usufruire dell’ACE gli enti non commerciali.

 

MECCANISMO AGEVOLATIVO

 

L’agevolazione in esame, decorrente dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è individuata applicando un particolare meccanismo espressamente disciplinato, con riguardo ai soli soggetti IRES, dai commi da 2 a 6 del citato art. 1.

In particolare, l’ACE consiste nella deduzione dal reddito d’impresa di un importo pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio.

Rispetto alla DIT, che prevedeva l’assoggettamento dell’incremento del capitale investito ad un’aliquota agevolata, l’ACE opera attraverso il riconoscimento della deduzione di tale incremento dal reddito d’impresa.

Ai fini della determinazione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, che rappresenta la quota di reddito detassato, vanno considerati:

l’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010;

l’aliquota applicabile, individuata con apposito Decreto entro il 31.1 di ogni anno.

 

“rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese …”.

Per le ditte individuali / società di persone, come disposto dal comma 7, le relative modalità operative saranno stabilite da un apposito Decreto “in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito” agli altri soggetti.

In via transitoria, per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione in esame (ossia 2011 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’aliquota è fissata nella misura del 3%.

 

CAPITALE PROPRIO DI RIFERIMENTO

Al fine di individuare il capitale proprio di riferimento, il comma 5 del citato art. 1 dispone che:

“Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio”.

In sede di conversione in legge è stato approvato uno specifico emendamento a seguito del quale tale disposizione è stata così modificata:

“Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio”.

La nuova formulazione normativa appare più “appropriata”. Infatti, la disposizione originaria lasciava adito ad alcuni dubbi applicativi. Dal testo letterale della stessa si poteva desumere che il capitale proprio esistente alla chiusura del “primo anno di applicazione dell’agevolazione”, ossia il 2011, dovesse essere assunto in misura pari al patrimonio risultante dal bilancio 2011 al netto del relativo utile, con la possibilità quindi di considerare integralmente gli incrementi intervenuti nel 2011 senza necessità di ragguaglio degli stessi in base alla data di effettuazione. Non era invece chiaro se l’utile 2010 accantonato a riserva nel 2011 potesse o meno essere considerato quale incremento.

Ora, il citato emendamento, riconducendo la formulazione normativa a quella, pressoché analoga, prevista in precedenza per la DIT, individua il capitale proprio di riferimento, da raffrontare con quello delle successive annualità ai fini della determinazione degli incrementi agevolabili, nel patrimonio netto al 31.12.2010 al netto dell’utile 2010.

Per effetto di tale “aggiustamento”, l’utile 2010 potrà essere considerato quale incremento per il 2011; tuttavia gli apporti effettuati nel 2011 dovranno essere ragguagliati in base alla data in cui gli stessi sono stati effettuati.

DETERMINAZIONE DELL’INCREMENTO DEL CAPITALE PROPRIO

 

Come accennato, l’agevolazione è determinata considerando gli incrementi del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2010.

A tale fine è necessario individuare le variazioni (incrementi e decrementi) rilevanti intervenute rispetto al capitale proprio dell’esercizio in corso al 31.12.2010.

Va evidenziato che gli incrementi / decrementi di patrimonio rilevanti ai fini ACE sono i medesimi previsti in materia di DIT e pertanto, per la loro individuazione, è possibile avere riguardo a quanto precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 6.3.98, n. 76/E.

Incrementi di capitale proprio

Gli incrementi di capitale proprio sono rappresentati da:

conferimenti in denaro (ad esempio, aumenti di capitale sociale, versamenti sovrapprezzo azioni, versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto)

Non rappresentano conferimenti in denaro i finanziamenti erogati dai soci, considerato che gli stessi costituiscono debiti per la società

 

accantonamenti di utili a riserva, esclusi quelli a riserve indisponibili (ad esempio, a riserva legale, a riserva per acquisto di azioni proprie ex art. 2357-ter, C.c.)

rilevanti dalla data di versamento

 

rilevanti dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve si sono formate

Ai fini in esame non assumono rilevanza i conferimenti in natura. Alla luce di quanto sopra riportato:

i conferimenti in denaro concorrono alla formazione dell’incremento dell’anno di esecuzione in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d’imposta in cui sono effettuati. Nelle annualità successive l’incremento rileverà per l’intero ammontare;

gli accantonamenti di utili a riserva concorrono alla formazione dell’incremento “dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve si sono formate”. Considerando i chiarimenti forniti in merito nella citata CM n. 76/E, tali accantonamenti rilevano dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera la destinazione dell’utile a riserva.

Decrementi di capitale proprio

I decrementi di capitale proprio sono rappresentati da:

riduzioni di PN con attribuzione, a qualsiasi titolo, a soci e partecipanti (ad esempio, distribuzioni di riserve di utili, riserve sovrapprezzo azioni / quote, capitale sociale / versamenti in conto capitale / versamenti a fondo perduto, assegnazioni di beni)

acquisti di partecipazioni in società controllate

acquisti di aziende / rami di aziende

rilevanti dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati

I decrementi, a prescindere dall’evento cui sono collegati, rilevano sempre a partire dall’inizio dell’esercizio.

Considerato l’incremento dal 12,50% al 20% a decorrere dal 2012 della misura della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili distribuiti ai soci non qualificati, come evidenziato nell’Informativa SEAC 30.11.2011, n. 272, potrebbe essere conveniente anticipare la distribuzione al 2011. Tuttavia, se ciò, nella maggior parte dei casi, si riflette positivamente sulla tassazione in capo ai soci, potrebbe determinare effetti negativi sull’agevolazione in esame, posto che le distribuzioni, ancorché effettuate in prossimità della fine dell’anno, rilevano interamente quali decrementi.

Tenendo conto di quanto sopra esposto risulta che per il 2011 l’incremento di capitale proprio è così determinato:

Incremento del capitale proprio 2011 rispetto a quello esistente al 31.12.2010

Incrementi 2011

(ragguagliati ad anno)

Decrementi 2011

ESEMPLIFICAZIONE

La Gamma srl presenta, per il 2011, la seguente situazione:

  • patrimonio netto al 31.12.2010

  • utile 2010 accantonato a riserva disponibile

    (delibera assemblea del 24.4.2011)

  • distribuzione riserve effettuata il 18.5.2011

  • versamento soci in c/ capitale effettuato il 2.3.2011

€ 450.000

€ 65.000 € 20.000 € 60.000

Ai fini in esame, poiché la distribuzione delle riserve e l’accantonamento dell’utile rilevano dall’1.1.2011 per l’intero ammontare mentre il versamento in c/capitale rileva per € 50.137 (60.000 x 305 gg / 365 gg), l’incremento del patrimonio netto rispetto a quello del 2010 è pari a:

65.000 – 20.000 + 50.137 = 95.137
Di conseguenza, il rendimento nozionale, ossia la deduzione dal reddito 2011 è così determinato:

95.137 x 3% = 2.854
Ipotizzando che il reddito 2011 sia pari a € 48.000, l’IRES dovuta è così determinata:

Per effetto della deduzione dal reddito dell’ACE il risparmio d’imposta è pari a € 785 (13.200 – 12.415).

 

DETERMINZIONE IRES

(senza ACE)

(con ACE)

 

Reddito

48.000

48.000

ACE

2.854

 

Reddito imponibile

45.146

48.000

 

IRES (27,5%)

12.415

13.200