Come è noto, con l’art. 6 del D.L. n. 63/2013, che ha riformulato l’art. 6 del D. Lgs. 192/2005, ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, deve essere allegato l’attestato di prestazione energetica: dal 4 agosto scorso l’eventuale mancanza dell’APE determina la nullità dei contratti in questione.
Prevede infatti il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005 che “Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”, mentre il successivo comma 3-bis stabilisce che “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
Con la risoluzione n. 83/E del 22 novembre, l’Agenzia delle entrate affronta il tema dell’assoggettamento dell’APE all’imposta di registro e all’imposta di bollo, e se ancora l’attestazione debba essere presentata in copia semplice o in copia conforme all’originale.
Per quanto riguarda la debenza dell’imposta di registro, non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’attestazione, ma rappresentando questa una parte integrante del contratto, non sconta l’imposta in modo autonomo, come si desume dalla lettura dell’art. 11 del D.P.R. 131/1986 (TUR).
Il comma 7 della disposizione in questione prevede infatti che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta:
di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
di atti non soggetti a registrazione.
L’APE, lo evidenziavamo in precedenza, deve essere allegata anche ai contratti di locazione, e non soltanto agli atti che comportano il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, degli immobili.
Considerando che l’obbligo di registrazione dei contratti di locazione può essere assolto in alternativa con la presentazione cartacea presso gli uffici dell’Agenzia o con la trasmissione telematica attraverso gli applicativi Locazioni web, Siria e Iris, la risoluzione ha anche chiarito come debba essere prodotta la certificazione nel caso in cui la modalità prescelta sia stata appunto quella telematica: in questo caso, non essendo possibile allegare l’APE contestualmente alla registrazione del contratto, questa può essere prodotta in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione in un momento successivo. Anche in questa evenienza comunque non è dovuta l’imposta di registro.
Questa dovrà essere invece applicata, nella misura fissa di 168 euro, laddove l’attestazione venga registrata volontariamente, ad esempio per conferirle data certa: questo sulla base del disposto dell’art. 8 del TUR che stabilisce che “chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”.
La risoluzione precisa poi che l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo.
Se invece viene allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, l’imposta di bollo va applicata nella misura di 16 euro per ogni foglio, sulla base di quanto previsto dalla nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce che “Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.