Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati “non residenti” coloro che presentano entrambe le seguenti condizioni:
– non sono iscritti nell’anagrafe della popolazione per almeno 183 giorni (184 se anno bisestile)
– non hanno nel territorio dello Stato né il domicilio, né la residenza.
Questi contribuenti sono obbligati al versamento delle imposte allo Stato italiano se hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia, salvo eventuali eccezioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e gli altri Stati.
Eccezioni:
- per trasferimento all’estero temporaneo di durata non superiore all’anno
- per trasferimento all’estero di dipendenti dello Stato per motivi di servizio
I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, sono considerati residenti nel territorio italiano, salvo prova dimostrata del reale trasferimento all’estero.
I redditi da non dichiarare
Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione previsti per i residenti, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica
in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:
2012
- i redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Se esiste il diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione internazionale, è necessario presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara.
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi decorrenti dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, direttamente da amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.
L’istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.
Le istanze dovranno essere corredate da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione stessa.
I contribuenti residenti all’estero che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione in Italia, usufruiscono delle stesse modalità dei residenti (ufficio postale, invio telematico, uffici Agenzia delle Entrate); chi non ne ha la possibilità può inviare la dichiarazione per raccomandata, in una normale busta di dimensioni tali da contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata a:
Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Venezia – Via Giorgio De Marchi 16 30175 Marghera (Ve) con indicazione del Nome/Cognome/Codice Fiscale del contribuente e della dicitura “Contiene dichiarazione modello Unico 20xx Persone Fisiche”
Si ricorda la compilazione nel Frontespizio della Residenza estera e dell’eventuale domiciliazione degli atti.
La dichiarazione deve essere sempre firmata dal dichiarante.
I versamenti
Oltre alle modalità di pagamento previste per i residenti esistono particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti:
- versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso le Poste Italiane S.p.A.
- per i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale non titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.A., versamento tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana.
Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:
- il codice fiscale;
- l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento;
- la dicitura “capitolo xxxx – articolo yy Bilancio Stato”.
Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.
Il Domicilio fiscale
Il dato (da compilare nel frontespizio della dichiarazione) è necessario all’Amministrazione finanziaria per il controllo delle dichiarazioni.
I contribuenti residenti all’estero hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito; se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui è prodotto il reddito più elevato.
Coloro che, invece, risiedono all’estero per forza di rapporti con la pubblica amministrazione o residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
Il Codice Fiscale
Il residente all’estero deve richiedere il Codice Fiscale per sé e per i propri familiari a carico (eccezione per i figli). Il Codice Fiscale può essere richiesto tramite i Consolati italiani all’estero.
Gli obblighi fiscali
1. presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF/IRAP/IVA e versamento delle relative imposte (compresa IMU e TARSU)
2. presentazione della dichiarazione di Successione, con il pagamento delle relative imposte, se dovute.
I redditi tassabili ai fini IRPEF (salvo quanto disposto dalle Convenzioni):
- attività di lavoro dipendente
- attività di lavoro autonomo, impresa, ecc.
- pensioni e assegni assimilati
- fabbricati e terreni ubicati in Italia
- redditi di capitale e diversi di natura finanziaria
I soggetti non residenti hanno l’obbligo di versare anche le addizionali regionale e comunale all’IRPEF, nel caso in cui, per l’anno di riferimento, sia dovuta IRPEF.
Particolarità:
Quadro RB – Deduzione per abitazione principale: il contribuente residente all’estero, proprietario di un immobile ad uso abitativo nello Stato italiano, non può usufruire della deduzione prevista per l’abitazione principale. Conseguentemente nella colonna 2 (Utilizzo) del quadro RB, non devono essere indicati i codici 1, 5 e 6. Si ricorda che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata.
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.
Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati: i contribuenti residenti all’estero devono dichiarare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti in Italia. Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione:
- redditi percepiti dal residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata Convenzione (con diritto di rimborso nello Stato di residenza delle imposte pagate in Italia)
- redditi percepiti dal residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata Convenzione che prevede la tassazione del reddito sia in Italia che all’estero (con diritto di rimborso nello Stato di residenza delle imposte pagate in Italia)
- redditi percepiti dal residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata Convenzione che prevede la tassazione del reddito solo in Italia.
È necessario consultare sempre la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e lo Stato estero.
Quadro RE – Redditi da attività professionale: se non esiste Convenzione, tali redditi sono imponibili in Italia; se esiste Convenzione, sono imponibili in Italia se l’attività viene svolta con sede fissa nello Stato italiano, per la porzione di reddito attribuibile a tale sede; se non esiste sede fissa, tali redditi non sono tassati in Italia.
Modalità di tassazione:
- per compensi erogati da sostituti d’imposta, viene applicata una ritenuta d’imposta definitiva del 30%
- per compensi erogati da committenti non sostituti d’imposta vige l’obbligo di dichiarazione dei redditi.
Quadro RF-RG-RD – Redditi d’impresa: tali redditi sono imponibili in Italia, in presenza di stabile organizzazione, come specificato nella Convenzione.
Quadro RP – Spese deducibili e detraibili: non sono ammessi in detrazione/deduzione dal reddito:
– oneri e spese sostenute per i familiari
– per gli eredi di deceduti residenti all’estero, le spese sanitarie del defunto sostenute dopo il decesso
Gli oneri che possono essere detratti
Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:
- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (da rigo RP7 a rigo RP11).
Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
- le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia” (da rigo RP17 a rigo RP19 con codice 24);
- le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (da rigo RP17 a rigo RP19 con codice 25);
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (da rigo RP17 a rigo RP19 con codice 26);
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (da rigo RP17 a rigo RP19 con codice 27);
Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell’interesse proprio e non per altri.
Infine, danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% (da rigo RP41 a rigo RP54) alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e ad una detrazione del 55% (da rigo RP61 a rigo RP65) alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.
Gli oneri che possono essere dedotti
Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
- le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo (rigo RP26 con codice 2);
- i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (rigo RP26 con codice 5);
- le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento (rigo RP26 con codice 5);
- le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (rigo RP26 con codice 5);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (rigo RP26 con codice 5);
- il 50% delle imposte arretrate (rigo RP26 con codice 5).
I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d’imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all’estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.
Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale, dell’addizionale comunale all’IRPEF (saldo e acconto), anche i non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento all’anno d’imposta per il quale si presenta la dichiarazione, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d’imposta spettanti e dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che, sempre all’estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.