Introduzione della Trise e mantenimento dell’Imu, fatta eccezione per le prime case non di lusso
Nel disegno di legge di stabilità, varato ieri 15 ottobre 2013 dal Consiglio dei ministri, spicca per importanza la riforma del prelievo sul mattone.
In particolare, nella tassazione immobiliare sta per irrompere un altro acronimo con cui gli italiani dovranno familiarizzare il prima possibile: il TRISE (Tributo sui servizi comunali) che dal 2014 sostituirà la Tares. Il nuovo tributo di competenza e gestione dell’ente comunale, è composto da due componenti:
– la Tari, che servirà a coprire i costi del servizio di raccolta dei rifiuti;
– e la Tasi, imposta che copre i servizi indivisibili dei comuni.
La prima sarà calcolata sulla superficie calpestabile; la seconda partirà da un’aliquota dell’1 per mille o da un corrispettivo di 1 euro a metro quadro, che si sommeranno alle aliquote Imu e daranno vita al tetto massimo dell’imposizione.
Il mantenimento dell’IMU – L’IMU non si pagherà più sugli immobili adibiti ad abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, ossia per quegli immobili di pregio sono quelli individuati dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
– A/1, abitazione di tipo signorile;
– A/8, abitazioni in ville;
– A/9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Dunque, un’abitazione principale classificata nella categoria catastale A/7 (abitazioni in villini), rientra a pieno titolo nella disposizione di sospensione prevista dal D.L. 54/2013 e di abrogazione del versamento confermato dal D.L. 102/2013 (per l’acconto 2013) e nell’eliminazione dell’imposta per il saldo 2013.
La Legge di stabilità 2014 punta, infatti, a istituzionalizzare la cancellazione del prelievo sull’immobile adibito ad abitazione principale e assimilati.
L’Imu graverebbe solo sui proprietari di un immobile di pregio, con una stretta ulteriore rispetto al sistema odierno visto che la detrazione per ogni nucleo familiare potrebbe essere limitata a 200 euro al posto dei 600 per chi ha 4 figli.
Nonostante sia presente nel testo la deducibilità al 50% del prelievo sui capannoni dall’Irpef e dall’Ires (ma non dall’Irap), tale previsione normativa potrebbe slittare a un successivo provvedimento, così come il ritorno dell’imposta sui redditi per gli immobili non locati.
La TASI calcolata sulla base imponibile dell’IMU – L’aliquota di partenza della Tasi sarà fissata all’1 per mille o a 1 euro a metro quadro. L’arbitrio dell’ente comunale sta nella scelta di uno dei due parametri, fermo restando che il tetto massimo dell’imposizione non potrà superare l’aliquota massima dell’Imu più la predetta maggiorazione.
La somma della “vecchia” IMU e della “nuova TASI” sui servizi potrebbe, dunque, arrivare al 5 per mille sull’abitazione principale e all’11,6 per mille sugli altri immobili.
Inoltre, l’IMU costituirà la base imponibile della TASI.
A versarla non saranno solo i proprietari, ma anche gli inquilini in una misura tra il 10 e il 30% dell’imposta.
Una ripartizione che non sussisterà invece per la Tari, che spetterà esclusivamente a chi occupa l’immobile, commisurata ad anno solare e parametrata sulla superficie degli immobili.
In realtà è il TRISE (costituito da TASI e TARI) che andrà versato in quattro rate trimestrali con scadenza 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 dicembre.