Saldo IMU 2012 in base ai requisiti generali e di settore, individuati dal D.M. n. 200/2012 per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali; per il 2013, invece, imposta da versare anche in ragione del rapporto proporzionale. Le indicazioni sulla decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali sono state fornite dal Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 1/DF/2012, che affronta anche la questione dell’applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti degli articoli 3 e 7 del regolamento.
Decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali
Il D.M. n. 200/2012 interviene sia per stabilire il rapporto proporzionale in base al quale applicare l’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992, sia per individuare i “requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività[…] come svolte con modalità non commerciali”.
La decorrenza del 1° gennaio 2013 è fissata esclusivamente con riferimento al rapporto proporzionale.
La definizione dei requisiti generali e di settore non appare invece collegata all’individuazione del rapporto proporzionale.
Il Dipartimento delle Finanze ritiene pertanto che:
– il pagamento dell’IMU, relativo all’anno 2012, deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel D.M. n. 200 del 2012 (articoli 3 e 4). La valutazione di tali requisiti determina il versamento del saldo dell’imposta relativa all’anno 2012 che dovrà essere effettuato entro il 17 dicembre prossimo;
– a partire dall’anno d’imposta 2013, essendo ormai definito nel suo complesso “il quadro regolatorio, sia primario che secondario”, l’IMU dovrà essere versata sia in base ai requisiti, sia in ragione del rapporto proporzionale.
Applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti degli articoli 3 e 7, D.M. n. 200/2012
Una delle problematiche sollevate riguarda l’applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti delle disposizioni dettate dagli articoli 3 e 7 del regolamento, che prescrivono rispettivamente:
– l’indicazione nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente non commerciale dei requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali,
– la predisposizione o l’adeguamento, entro il 31 dicembre 2012, dello statuto dell’ente non commerciale.
Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che – benché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non possano essere richiesti né la predisposizione né l’adeguamento dello statuto – questi ultimi devono comunque conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 3 citato nelle stesse forme previste nella circolare n. 168/E/1998 (punto 1.11), vale a dire con scrittura privata registrata. Tale documento, sottolinea la risoluzione n. 1/DF/2012, rientra tra quelli che tali enti devono tenere a disposizione dei comuni, ai fini dell’attività di accertamento e controllo.