La certificazione rilasciata dalle autorità fiscali di uno Stato estero prova la qualifica di beneficiario effettivo di un flusso di reddito (dividendi, interessi o royalties) per l’accesso a una ritenuta con aliquota convenzionale agevolata. Sono queste le conclusioni della sentenza 28/12/12 della Ctr Piemonte.
La controversia riguarda una società italiana che corrisponde royalties a una tedesca per lo sfruttamento di know how, marchi e tecnologia applicando una ritenuta con l’aliquota del 5% prevista dalla Convenzione tra l’Italia e la Germania (l’aliquota ordinaria in caso di pagamento di royalties a soggetti non residenti è pari al 30%). Tra l’altro, il protocollo della convenzione è tra i pochi a fornire indicazioni sulla nozione di beneficiario effettivo, che non conosce una definizione normativa.
L’amministrazione finanziaria ha ritenuto non applicabile l’aliquota agevolata sulla scorta del fatto che la società tedesca non sarebbe il beneficiario effettivo del flusso reddituale ma un soggetto interposto al fine di fruire di una tassazione di favore. La contestazione fa leva sul fatto che prima di stipulare un contratto con la società tedesca la società italiana ne aveva in essere un altro con una società statunitense con le medesime condizioni (l’aliquota corrisposta in passato, in applicazione della convenzione Italia-Stati Uniti, era doppia, ovvero pari al 10%).
Considerato che la titolarità giuridica dei beni immateriali era rimasta in capo alla società americana, la qualifica di beneficiario effettivo andava – secondo i verificatori – riconosciuta ancora a quest’ultima. Così il fisco ha disconosciuto la documentazione prodotta dalla società ai fini della prova della beneficial ownership, ovvero il contratto di sub-licenza stipulato dalla società americana con la società tedesca con il quale si riconosceva a quest’ultima il ruolo di licenziataria per l’Europa, la certificazione delle autorità fiscali tedesche attestante il pieno assoggettamento a tassazione della società in Germania e l’avvenuta contabilizzazione delle royalties e una dichiarazione della società di revisione con la quale si attestava che la società tedesca, dopo esser subentrata alla società americana, aveva stipulato altri accordi di sub-licenza con società europee e incrementato il proprio fatturato.
Nell’annullare l’accertamento, la Ctr ha ritenuto, invece, tale documentazione idonea a dimostrare la qualifica di beneficiario effettivo della società tedesca. I giudici fanno leva anche sulla circolare 32/E/2011 la quale – pronunciandosi sul trattamento fiscale dei dividendi in uscita dal l’Italia verso un Paese Ue – ha precisato che le autorità italiane devono considerare le certificazioni prodotte da quelle estere. Secondo i giudici le certificazioni delle autorità estere rivestono un’«indubbia valenza probatoria». Del resto, sottolinea il collegio, c’è «il diritto di ciascun contribuente di essere messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi» di dimostrare la sussistenza della qualifica di beneficiario effettivo.
Dalla Ctr Piemonte giunge così un riconoscimento della validità delle certificazioni delle autorità estere (dopo quello della Ctr Lombardia 16/29/12, si veda il Sole 24 Ore del 21 maggio) in un ambito particolarmente delicato. La nozione di beneficiario effettivo è, infatti, foriera di dubbi (e si presta a contestazioni di «evasione interpretativa») e anche in sede Ocse ci si sta interrogando sulla sua accezione.
La controversia riguarda una società italiana che corrisponde royalties a una tedesca per lo sfruttamento di know how, marchi e tecnologia applicando una ritenuta con l’aliquota del 5% prevista dalla Convenzione tra l’Italia e la Germania (l’aliquota ordinaria in caso di pagamento di royalties a soggetti non residenti è pari al 30%). Tra l’altro, il protocollo della convenzione è tra i pochi a fornire indicazioni sulla nozione di beneficiario effettivo, che non conosce una definizione normativa.
L’amministrazione finanziaria ha ritenuto non applicabile l’aliquota agevolata sulla scorta del fatto che la società tedesca non sarebbe il beneficiario effettivo del flusso reddituale ma un soggetto interposto al fine di fruire di una tassazione di favore. La contestazione fa leva sul fatto che prima di stipulare un contratto con la società tedesca la società italiana ne aveva in essere un altro con una società statunitense con le medesime condizioni (l’aliquota corrisposta in passato, in applicazione della convenzione Italia-Stati Uniti, era doppia, ovvero pari al 10%).
Considerato che la titolarità giuridica dei beni immateriali era rimasta in capo alla società americana, la qualifica di beneficiario effettivo andava – secondo i verificatori – riconosciuta ancora a quest’ultima. Così il fisco ha disconosciuto la documentazione prodotta dalla società ai fini della prova della beneficial ownership, ovvero il contratto di sub-licenza stipulato dalla società americana con la società tedesca con il quale si riconosceva a quest’ultima il ruolo di licenziataria per l’Europa, la certificazione delle autorità fiscali tedesche attestante il pieno assoggettamento a tassazione della società in Germania e l’avvenuta contabilizzazione delle royalties e una dichiarazione della società di revisione con la quale si attestava che la società tedesca, dopo esser subentrata alla società americana, aveva stipulato altri accordi di sub-licenza con società europee e incrementato il proprio fatturato.
Nell’annullare l’accertamento, la Ctr ha ritenuto, invece, tale documentazione idonea a dimostrare la qualifica di beneficiario effettivo della società tedesca. I giudici fanno leva anche sulla circolare 32/E/2011 la quale – pronunciandosi sul trattamento fiscale dei dividendi in uscita dal l’Italia verso un Paese Ue – ha precisato che le autorità italiane devono considerare le certificazioni prodotte da quelle estere. Secondo i giudici le certificazioni delle autorità estere rivestono un’«indubbia valenza probatoria». Del resto, sottolinea il collegio, c’è «il diritto di ciascun contribuente di essere messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi» di dimostrare la sussistenza della qualifica di beneficiario effettivo.
Dalla Ctr Piemonte giunge così un riconoscimento della validità delle certificazioni delle autorità estere (dopo quello della Ctr Lombardia 16/29/12, si veda il Sole 24 Ore del 21 maggio) in un ambito particolarmente delicato. La nozione di beneficiario effettivo è, infatti, foriera di dubbi (e si presta a contestazioni di «evasione interpretativa») e anche in sede Ocse ci si sta interrogando sulla sua accezione.