Il maggior acconto delle imposte sui redditi dovuto dai titolari di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico (articolo 10 Dlgs 42/2004), in seguito alla "stretta" operata con la conversione in legge del Dl 16/2012, può essere versato a novembre senza sanzioni e con gli interessi calcolati al 4% annuo. Con la circolare 19/E del 1° giugno, l’Agenzia viene incontro ai contribuenti che, nel caso di immobili locati, si trovano alle prese con un maggior versamento imprevisto. Con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 11 della legge 413/91 è venuta meno la disposizione in base alla quale "in ogni caso" il reddito degli immobili storici o artistici veniva determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo per le abitazioni della zona censuaria del fabbricato.
Per gli immobili locati non detenuti in regime d’impresa, il reddito imponibile è costituto dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva (rivalutata del 5%) e il canone di locazione ridotto forfettariamente del 35% (quelli non locati dovrebbero essere esenti da Irpef, in quanto assoggettati a Imu); per gli immobili "patrimonio" delle imprese (e per quelli degli enti non commerciali), se locati, si applica la stessa regola vista per le persone fisiche, mentre se sfitti, l’imponibile è dato dalla rendita effettiva ridotta al 50%, rivalutata del 5% ma senza la maggiorazione di un terzo (articolo 90 del Tuir).
Gli immobili vincolati delle imprese, ove strumentali o "beni-merce", seguono le regole della tassazione in base al bilancio (Cassazione 26343/2009).
Le novità, operative dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, incidono già sugli acconti Irpef e Ires 2012.
Poiché la legge 44/2012 (di conversione del Dl 16/2012) è intervenuta in pieno periodo dichiarativo l’Agenzia, nella circolare 19/E, consente ai contribuenti (Irpef e Ires) di versare il maggior acconto entro il 30 novembre (addizionale comunale compresa), senza sanzioni ma con gli interessi
La procedura di calcolo non è semplice. Ipotizzando il caso di un soggetto Irpef con immobile storico locato i passaggi sono i seguenti: va eliminato dal reddito complessivo 2011 il reddito del fabbricato calcolato con la "vecchia" regola della minore tariffa d’estimo della zona censuaria; va determinato l’imponibile, che usualmente sarà costituito dal canone annuo di affitto ridotto del 35%; va così rideterminato il reddito imponibile complessivo "storico" per il 2011 e calcolato il maggior acconto dovuto, per versare il quale si potrà attendere il mese di novembre.
Anche chi ha già presentato il 730 deve provvedere al ricalcolo e a un versamento integrativo tramite F24 che l’Agenzia richiede "nei termini ordinari", facendo sorgere il dubbio che, in questo caso, non si possa slittare a novembre.