Per predisporre la comunicazione da rendere entro il prossimo 12 dicembre, società (e ditte individuali) si trovano oggi a fare un attento monitoraggio degli apporti che i soci (e familiari dell’imprenditore) hanno fatto confluire in società (o nell’impresa). Si tratta di un monitoraggio non immeditato, ma quantomeno il fatto che la verifica sia limitata a quanto avvenuto nel corso del 2012, senza dover estendere il monitoraggio alle situazioni preesistenti, di certo ha semplificato tale attività rispetto alla indicazioni che lo scorso anno erano state rese dall’Amministrazione Finanziaria (che in un primo momento richiedeva di dare conto dei finanziamenti in essere al 17.09.2011, data di entrata in vigore del DL 138/11).
La soglia di € 3.600
Dalla lettura del provvedimento si evidenzia un ulteriore elemento di semplificazione, legato al fatto che l’obbligo di monitoraggio esiste esclusivamente per gli apporti che superano la soglia di € 3.600, di fatto escludendo da ogni rilevanza finanziamenti di modesto ammontare. Certo, non si tratta di un limite particolarmente elevato: vien da dubitare del fatto che un apporto di € 4.000 (da comunicare) risulti effettivamente un apporto tanto significativo da richiedere il monitoraggio in quanto elemento in grado di esplicitare una poderosa capacità contributiva del contribuente. O, per meglio dire, si dubita che il monitoraggio di un dato, probabilmente utile all’Amministrazione Finanziaria ma in fin dei conti evidentemente modesto, sia tale da giustificare un aggravio in termini di adempimenti (la comunicazione in oggetto). Ma tant’è e, quantomeno, la presenza di una soglia, seppur modesta, permette di escludere le “interessenze finanziarie” più misere tra soci e società, che alcune volte capita di verificare su talune posizioni; si pensi al socio che, per comodità, effettua provvisoriamente in proprio il pagamento di una fattura della società, per poi farsi restituire tali somme. In precedenza non vi era alcun esonero in tal senso, oggi quantomeno esiste una soglia in grado di eliminare tali operazioni (almeno sino al limite annuo di € 3.600).
La verifica della soglia
Ciò posto, occorre valutare il funzionamento di tale soglia: ad oggi, infatti, mancano le istruzioni di compilazione al modello così come non è ancora stata emanata alcuna circolare illustrativa sul punto, per cui occorre limitare l’analisi al contenuto del provvedimento 94904 del 2 agosto 2013, che ha approvato lo schema di comunicazione. L’unico aspetto sufficientemente chiaro risulta essere il fatto che tale limite di debba verificare:
In relazione a ciascuna categoria (quindi va valutato distintamente per finanziamenti e per capitalizzazioni);
In relazione al singolo periodo d’imposta (quindi il “contatore” degli apporti si azzera alla fine di ciascun anno).
Rimane (quantomeno) un dubbio di non poco: in capo a quale soggetto valutare tale limite? Al riguardo la dottrina ha proposto due tesi contrapposte:
Una prima tesi impone di valutare il superamento del limite in capo alla società finanziata, il che sta a significare che questa si troverà a monitorare i finanziamenti di tutti i soci quando complessivamente si iene a superare la soglia di € 3.600, anche se il singolo apporto di ciascun socio è sotto soglia. Tale posizione però porterebbe a valutare apporti di valore specifico anche molto modesto (si pensi a 10 soci che apportano € 400 ciascuno che, in questo modo, finirebbero nella comunicazione anche per apporti del tutto risibili): non pare questa la finalità dell’adempimento.
Si è poi osservato come la finalità della comunicazione sia quella di raccogliere dati riguardanti la capacità di spesa del contribuente per una ricostruzione sintetica del reddito di questo. Se così è, come in effetti è, allora risulta pare più logica la seconda tesi che porta a riferire il limite di rilevanza al singolo socio, magari con riferimento al complesso delle società partecipate, ossia valutando il superamento della soglia tenendo in considerazione i finanziamenti che tale soggetto ha eseguito in diverse società (quindi, € 3.000 alla società Alfa e € 3.000 alla società Beta porterebbero alla necessità di comunicare tali apporti, visto che complessivamente la soglia viene superata). Tale seconda posizione, più ragionevole, si scontra con il fatto che la comunicazione può essere resa solo dalla società finanziata (a differenza i quanto avviene nella comunicazione relativa ai beni), con la conseguenza che ciascuna delle due società non conosce il finanziamento effettuato nell’altra, quindi si trova nell’impossibilità di valutare compiutamente superamento della soglia. Sulla base di questa interpretazione sarebbe stato più logico porre a carico del socio l’onere della comunicazione, ma così non è.
Quindi, come risolve questa situazione di oggettivo impasse? A parere di chi scrive vi è una ragionevole soluzione da esplorare: la proposta è quella di valutare il limite in relazione al singolo rapporto socio / società. Sulla base di tale interpretazione, in altre parole, la società farebbe una verifica di tutti i finanziamenti che ha ricevuto e andrebbe a comunicare unicamente quelli per cui il singolo socio a superato la soglia di monitoraggio.
Ci si rende conto che questa è la tesi meno prudente tra tutte quelle proposte, ma va notato che è l’unica in grado di contemperare le finalità della comunicazione (monitorare la capacità di spesa del contribuente, per cui pare logico che il limite sia posto in capo a questo) con il fatto che la comunicazione deve essere resa dalla società (soggetto che evidentemente può avere conoscenza solo degli apporti che essa ha ricevuto).