Con la circolare n. 11/E/2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui profili fiscali e applicativi, con particolare riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva e agli adempimentirichiesti a datori di lavoro e dipendenti.
Il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, che definisce le modalità di attuazione del bonus, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 10% sulla retribuzione di produttività, nei limiti di 2.500 euro lordi, per i soggetti che nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro (cfr. “”, con commento di P.Zarattini, “”, il Quotidiano IPSOA del 2 aprile 2013). Le disposizioni riguardanti più strettamente i profili fiscali e applicativi dell’imposta sostitutiva (art. 1, commi 2 e 3, del decreto) sono in linea con le precedenti formulazioni dell’incentivo. Il comma 4 rinvia alle disposizioni dettate dall’art. 2, commi da 2 a 4, D.L. n. 93/2008, in quanto compatibili, e ciò consente di avvalersi degli orientamenti assunti con circolari congiunte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro in relazione all’imposta sostitutiva originariamente introdotta in via sperimentale dal decreto legge.
Per poter accedere al regime, il beneficiario deve aver conseguito, nel 2012, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Per verificare se si supera o meno questo limite, occorre considerare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente conseguiti l’anno scorso anche in relazione a più rapporti di lavoro e sottoposti a tassazione ordinaria, aumentati delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva.
Rientrano nel calcolo, per esempio, le pensioni e gli assegni equiparati; restano invece fuori dal calcolo i redditi soggetti a tassazione separata, come le somme percepite a titolo di arretrati.
L’agevolazione si applica su un importo massimo di 2.500 euro lordi per l’anno 2013: il limite deve essere considerato al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto di imposta, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
L’imposta del 10% è applicata in via automatica dal sostituto se è lo stesso che ha rilasciato il CUD, per un rapporto di lavoro riferito a tutto il 2012. Se, invece, il sostituto tenuto ad applicare l’imposta non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013 o l’ha rilasciato per un periodo inferiore all’anno, è necessario che il lavoratore comunichi l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012.
Nel caso in cui l’imposta non venga trattenuta dal datore di lavoro, il contribuente potrà applicarla in sede di dichiarazione.
Il lavoratore può comunque rinunciare espressamente al regime agevolato, optando per la tassazione ordinaria se l’imposta sostitutiva risulta meno conveniente.