Da ieri il datore di lavoro può inoltrare all’INPS il modulo “92-2012” al fine di chiedere il beneficio per l’assunzione di over 50 e donne di qualsiasi età
Soggetti interessati – In particolare, stiamo parlando degli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 8-11, L. n. 92/2012) che concede uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di: uomini o donne over 50 e “disoccupati da oltre dodici mesi”; donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Rimangono ancora escluse dal beneficio per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.
Assunzioni rosa – Con riferimento alle ultime tre categorie di soggetti, con il termine “privo di un impiego regolarmente retribuito” s’intende la donna che, nel periodo considerato (6 o 24 mesi): non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi; né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. Inoltre, affinché la donna sia considerata “priva di impiego regolarmente retribuito” non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego. Ovviamente per la categoria degli over50, oltre al requisito dell’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi, bisogna rispettare anche il requisito dell’assenza di “impiego regolarmente retribuito” da almeno 6 o 24 mesi.
La durata – Quanto alla durata, esso vale per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, che sale a 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.