(Speciale D.L. Crescita)
In sede di conversione in legge del D.L. sulla crescita (D.L. 22 giugno 2012, n. 83) e’ stata introdotta una modifica che amplia il c.d. regime dell’IVA per cassa, che consente alle imprese di piccole e medie dimensioni di differire l’esigibilita’ dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. Nella GUIDA alla LETTURA del Quotidiano IPSOA tutti gli approfondimenti sul D.L. Crescita.
L’emendamento inserito nel D.L. Crescita amplia la platea di soggetti che possono beneficiare del particolare regime c.d. “IVA per cassa”, previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008, che consente a determinati contribuenti, per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti passivi che agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di computare a debito l’imposta afferente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo, posticipando, quindi, il momento di esigibilità dell’imposta, rispetto alle regole ordinarie (consegna dei beni mobili, emissione di fattura, etc.).
In tale modo, il cedente o prestatore non anticipa il pagamento dell’imposta rispetto al momento in cui riceve la provvista finanziaria da parte del cliente e quest’ultimo, di converso, non può recuperare il tributo relativo all’operazione, mediante la detrazione, prima di averlo effettivamente corrisposto al proprio fornitore.
Si tratta, come si vede, di una previsione fiscale con effetti esclusivamente finanziari, che non incide, cioè, sull’imposta effettivamente dovuta/detraibile dai soggetti passivi che partecipano all’operazione.
L’emendamento proposto in sede di conversione del D.L. n. 83/2012 sulla crescita:
a) amplia la platea dei soggetti che possono beneficiare di questo particolare regime;
b) modifica sostanzialmente il regime stesso, per quanto concerne gli effetti sul cessionario/committente.
Ampliamento dell’ambito soggettivo
Viene estesa la facoltà di applicazione del regime IVA per cassa ai soggetti che realizzano un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro mentre la vigente normativa fissa tale limite a 200.000 euro annui.
Si tratta, quindi, di una sostanziosa estensione della platea dei contribuenti che potranno beneficiare di questo regime, particolarmente rilevante nell’attuale momento di crisi economica e, soprattutto, finanziaria, potendo liberare risorse da destinare all’attività produttiva.
Resta ferma la norma che impone, comunque, di computare l’IVA a debito, anche se il pagamento non è avvenuto, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente non sia assoggettato a procedure concorsuali.
Detrazione dell’imposta al momento di effettuazione dell’operazione
L’emendamento introdotto in sede di conversione del decreto crescita modifica le regole di detrazione del tributo afferente l’operazione. Infatti, secondo il vigente regime dell’IVA per cassa, vi è perfetta simmetria tra il momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente /prestatore e quello in cui il cessionario/committente può operare la detrazione. Poiché le operazioni tra soggetti passivi a detrazione piena costituiscono, nei confronti dell’Erario, una partita patrimoniale a saldo zero (l’IVA a debito del cedente/prestatore costituisce IVA a credito per il cessionario/committente) la detta simmetria ha il pregio di non comportare effetti finanziari per le casse statali, distribuendo meglio la ricaduta finanziaria dell’operazione – sotto il profilo dell’IVA – tra i soggetti dell’operazione.
La nuova disposizione approvata in sede di conversione stabilisce, invece, che il cessionario/committente può operare la detrazione dell’imposta al momento di effettuazione dell’operazione e non quando provvede al pagamento della fattura. Ciò, come si vede, provoca una asimmetria nel debito/credito nascente dall’operazione, in quanto il destinatario dell’operazione evidenzierà un credito verso l’erario prima che il cedente/prestatore computi l’IVA a debito.