Acconto IVA 2012: determinazione e modalità di versamento

Entro il 27 dicembre si rende necessario effettuare il versamento dell’acconto IVA per l’annualità 2012. I soggetti IVA potranno utilizzare, in via alternativa, il metodo storico, previsionale o effettivo-analitico, sulla base dei dati utilizzati ai fini del relativo calcolo. In presenza di versamenti carenti o tardivi (non ravveduti) trova applicazione la sanzione del 30%, eventualmente ridotta ad un terzo (10%) a seguito del ricevimento dell’iniziale avviso bonario.

Con riferimento all’acconto IVA 2012, i soggetti passivi sono tenuti al relativo versamento entro il 27 dicembre 2012 al fine di determinare in modo anticipato l’importo dovuto dal contribuente (mensile) per la liquidazione IVA di dicembre oppure per l’ultimo trimestre 2012. In presenza del regime IVA di gruppo, l’acconto deve invece essere calcolato in capo al gruppo dalla società controllante.
Sebbene non siano intervenute novità specifiche, può essere utile riepilogare nel seguito gli aspetti principali correlati all’adempimento.

Versamento dell’acconto: i metodi di calcolo applicabili
Il versamento viene effettuato utilizzando il modello F24 ed i codici tributi da utilizzare sono i seguenti:

6013, per i contribuenti che si avvalgono del regime di liquidazione mensile;
6035, per i contribuenti che si avvalgono del regime di liquidazione trimestrale.
Per i contribuenti trimestrali, ai fini della determinazione dell’acconto, non è dovuta la maggiorazione a titolo di interessi dell’1%.
L’importo dovuto a titolo di acconto può essere compensato con eventuali crediti di imposta spettanti ma non può essere rateizzato. Il relativo ammontare andrà ad essere scomputato dall’IVA dovuta per il mese di dicembre 2012 (da versare entro il 16 gennaio 2013, per i contribuenti mensili) oppure per il quarto trimestre 2012.
I metodi di calcolo per determinare l’acconto sono i seguenti:

metodo storico;
metodo previsionale;
metodo delle operazioni effettuate, c.d. metodo effettivo-analitico.
Il primo prevede l’imposta pari all’88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo periodo di liquidazione IVA dell’anno precedente. In presenza (ad esempio) di contribuenti con liquidazione mensile, l’acconto IVA dovuto sarà calcolato nella misura dell’88% dell’imposta relativa alla liquidazione IVA afferente il mese di dicembre 2011.
Il metodo previsionale fa sì che il contribuente riscontri le operazioni effettuate nel corso dell’ultimo periodo di liquidazione annuale dell’esercizio in corso; tale metodo è spesso utilizzato qualora si stimi un importo da versare inferiore rispetto a quanto versato nell’annualità precedente. Rimane fermo che la percentuale di acconto dovrà essere pari all’88% dell’imposta effettivamente risultante dalla dichiarazione IVA.
Infine, si evidenzia che il metodo analitico-effettivo consente di calcolare quanto dovuto a titolo di acconto in base al 100% dell’imposta risultante dalla liquidazione derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al 20 dicembre 2012.
Posto che il contribuente ha facoltà di scegliere uno dei tre metodi appena descritti, ne consegue che se per effetto dell’applicazione di uno dei tre metodi non risulta dovuto l’acconto, il contribuente non è tenuto al calcolo con un altro metodo e non è quindi tenuto al versamento dell’acconto.
In caso di fusione (per incorporazione o propria) la società risultante dalla fusione o la società incorporante subentra, dalla data di effetto dell’operazione straordinaria, in tutti gli obblighi e diritti esistenti in capo alle società fuse od incorporate, che si sono estinte per effetto della fusione. Per la scissione, invece, l’operazione può comportare il trasferimento di complessi aziendali e gli obblighi dichiarativi e di versamento sussistono in capo alla società beneficiaria; tuttavia nell’ipotesi di scissione avvenuta in corso d’anno la società beneficiaria – ipotizzando si tratti di una neo-costituita – non deve versare l’acconto in quanto soggetto non esistente nell’anno precedente mentre la società scissa dovrà applicare uno tra i suindicati metodi. In presenza di una beneficiaria già esistente sono previsti gli ordinari obblighi di versamento.
Tra i soggetti esonerati dal versamento dell’acconto IVA, si ricordano in via principale:

i soggetti IVA mensili che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre o entro il 30 settembre se trimestrali;
coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza l’obbligo al pagamento dell’imposta;
i soggetti che hanno chiuso l’annualità precedente con un credito di imposta risultante dalla liquidazione IVA periodica.
Per l’omesso versamento, oppure insufficiente o tardivo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. I contribuenti potranno nel caso ravvedersi attraverso la sanzione del 3% o del 3,75% qualora il ravvedimento avvenga, rispettivamente, entro 30 giorni dall’omissione oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
I codici tributi riferiti al ravvedimento operoso sono:

8904, per la sanzione;
1991, per gli interessi legali.
Non sono obbligati al versamento i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Nella dichiarazione IVA, come noto, l’acconto dovuto viene esposto nel quadro VH (rigo VH13) con la relativa indicazione del metodo prescelto.
Anche nel caso di calcolo dell’acconto nell’ambito del regime IVA di gruppo si applica il criterio generale in base al quale può essere scelto uno qualunque dei tre metodi di calcolo (storico, previsionale o effettivo-analitico).
Si segnala, in particolare, che in presenza di un gruppo IVA che non esisteva nel 2011, applicando il metodo storico andranno individuati in primis i dati storici di ciascuna società che nel 2012 partecipa alla procedura di gruppo e si dovrà quindi effettuare (anche in termini prudenziali) la somma algebrica dei dati derivanti dalle liquidazioni di dicembre 2011 (per i soggetti mensili)