Con la Determinazione n. 3 del 01.08.2012, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito le proprie Linee guida per gli affidamenti alla cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991; tale articolo, ricordiamo, consente agli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, il cui importo sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
Il contenuto della Determinazione non ha alcun contenuto innovativo, ma appare utile perché evidenzia le modalità con cui possono essere stipulate le suddette convenzioni e lo scopo alla base del quale sussiste questa deroga ai principi generali in tema di appalti.
Rinviando alla lettura integrale del Documento, appare interessante notare alcuni punti del documento dell’Autorità, quali:
- la previsione dell’art. 5 della Legge n. 381/1981 costituisce una concreta attuazione di quanto stabilito nell’art. 45 della Costituzione;
- l’Unione Europea, fin dal 2004, ha considerato gli aspetti sociali negli appalti pubblici ed il Codice dei Contratti ha previsto, conseguentemente, che il principio di economicità possa essere subordinato a criteri ispirati ad esigenze sociali;
- le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente dalle cooperative sociali di tipo B) ( o consorzi di cooperative sociali che siano costuiti dal almeno il 70% da cooperative sociali e condizione che le attività oggetto della convenzione siano svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di tipo B) che rispettino le previsioni della normativa vigente ossia la presenza in organico di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati;
- l’oggetto della convenzione deve essere costituito dalla fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della P.A. e riferibili ad esigenze strumentali della stessa; le convenzioni non possono riguardare l’esecuzione di lavori pubblici né la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- le amministrazioni devono verificare il concreto perseguimento della finalità di inserimento lavorativo, attraverso una attività di vigilanza sul rispetto del singolo programma di lavoro che accompagna ciascun inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati impiegati nel corso dell’esecuzione del contratto;
- gli enti pubblici dovrebbero rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti alle cooperative sociali di tipo B);
- se sussistono più cooperative interessate alla stipula della convenzione, l’ente pubblico deve esperire una procedura competitiva di tipo negoziato.
Ciò che la Determinazione mette in evidenza è la necessità che gli enti individuino con precisione gli obiettivi di inserimento e indichino nelle convenzioni il numero di lavoratori svantaggiati che devono essere impiegati; poi, gli enti devono controllare che il programma di reinserimento lavorativo venga perseguito e che la cooperativa permanga nelle condizioni indicate dalla Legge n. 381/1991.