L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non richiede che il contratto tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza.
L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I non condiziona espressamente la sua applicazione alla circostanza che i contratti ricompresi nella sua sfera di applicazione siano stati conclusi a distanza.
Risulta, infatti, dal tenore letterale di tale disposizione che essa si applica qualora due condizioni specifiche siano soddisfatte.
Occorre, in primo luogo, che il commerciante eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore ovvero che, con qualsiasi mezzo, egli diriga dette attività verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende il medesimo Stato membro e, in secondo luogo, che il contratto controverso rientri nell’ambito di detta attività.
Si deve poi rilevare che, nell’esposizione dei motivi della proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dalla Commissione a Bruxelles, il 14 luglio 1999 [COM(1999) 348 def.], tale istituzione considera che «l’eliminazione della condizione contenuta nell’ex articolo 13 [della Convenzione di Bruxelles], secondo cui il consumatore doveva aver compiuto nel proprio Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto, implica che l’articolo 15, primo comma, punto 3 [divenuto articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I], si applica anche ai contratti conclusi in uno Stato membro diverso da quello del consumatore».
La Corte ha parimenti rilevato che il testo dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I non coincide integralmente con quello dell’articolo 13, primo comma, della Convenzione di Bruxelles.
In particolare, essa ha dichiarato che i presupposti di applicazione che i contratti stipulati con i consumatori devono soddisfare risultano attualmente formulati in termini più generali rispetto al passato, affinché sia assicurata una migliore tutela dei consumatori in considerazione dei nuovi mezzi di comunicazione e dello sviluppo del commercio elettronico (v. sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, cit., punto 59).
Il legislatore dell’Unione ha quindi sostituito i requisiti riguardanti, da un lato, il commerciante, vale a dire di avere effettuato una proposta specifica o una pubblicità nello Stato di domicilio del consumatore, e, dall’altro, il consumatore, vale a dire di aver compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto, con requisiti riguardanti unicamente il commerciante (sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, cit., punto 60).
Al riguardo, non è irrilevante il fatto che, nella relazione del 18 settembre 2000 della commissione giuridica e del mercato interno del Parlamento europeo sulla proposta del futuro regolamento Bruxelles I (documento definitivo A5‑0253/2000, emendamento 23 e motivazione), sia fatta menzione del dibattito relativo all’opportunità di aggiungere il requisito secondo cui i contratti stipulati con i consumatori devono essere stati conclusi a distanza nonché gli argomenti che hanno, invece, condotto infine a non adottare tale emendamento.
La nuova formulazione, meno restrittiva, del precedente articolo 13 della Convenzione di Bruxelles, così come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, si riflette del pari in accordi paralleli alla Convenzione di Bruxelles ed al regolamento Bruxelles I, segnatamente nell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della convenzione allegata alla decisione 2007/712/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione teleologica dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I, si deve osservare che l’inserimento di un requisito legato alla conclusione a distanza dei contratti stipulati con i consumatori sarebbe in conflitto con l’obiettivo perseguito da tale disposizione, nella sua nuova formulazione meno restrittiva, vale a dire quello della tutela dei consumatori, parti deboli del contratto.
In terzo luogo, per quanto riguarda la citata sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, la Corte ha dichiarato ai punti 86 e 87 della medesima, in risposta agli argomenti dedotti dalla società Hotel Alpenhof, secondo i quali l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I non potrebbe trovare applicazione considerato che il contratto con il consumatore era stato concluso in loco e non a distanza, che tali argomenti erano inconferenti nel caso di specie, giacché, nei fatti, la prenotazione della stanza d’albergo e la relativa conferma avevano avuto luogo a distanza.
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 36‑38 delle conclusioni relative alla causa in esame, si deve dichiarare che i punti 86 e 87 di detta sentenza rappresentano soltanto una risposta data alla Corte agli argomenti dedotti dalla società Hotel Alpenhof, senza che la loro portata possa essere estesa oltre le specifiche circostanze di tale controversia.
Ne deriva che il requisito essenziale cui è subordinata l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I è quello legato all’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato di residenza del consumatore.
Al riguardo, sia l’avvio di contatti a distanza, come avvenuto nel procedimento principale, sia la prenotazione di un bene o di un servizio a distanza o, a fortiori, la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore sono indizi di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere.