La manovra di Ferragosto (commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell’art. 2 della L. n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011), mira a contrastare il fenomeno elusivo dell’”intestazione fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore. Con decorrenza dal periodo d’imposta 2012 viene previsto che:
- la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo corrisposto per il godimento del bene, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso (nuova lett. h-ter dell’art. 67 del TUIR).
- 2. i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società o impresa individuale.
Per garantire una concreta e puntuale applicazione delle disposizioni in esame sono previsti precisi obblighi di comunicazione, in particolare:
- ’impresa o la società concedente devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
- l’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con la circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 a cui si rimanda in quanto contiene importanti chiarimenti relativi ai presupposti soggettivi, a quelli oggettivi nonché alcuni aspetti legati alla determinazione del reddito di natura residuale nonché all’entrata in vigore.
L’Amministrazione Finanziaria non ha invece fornito chiarimenti su uno dei punti più controversi della disciplina della concessione dei beni ai soci. Si tratta della concessione da parte delle imprese (società e ditte individuali) dei propri beni aziendali ai soci e ai familiari a un corrispettivo inferiore al valore di mercato che comporta una doppia tassazione:
- per l’azienda indeducibilità dei costi;
- per il soggetto utilizzatore la tassazione come reddito diverso della differenza tra canone pagato e valore di mercato.
Il caso concreto riguarda le auto aziendali che sono già assoggettato ad un regime fiscale di indeducibilità specifica (40% del costo per gli automezzi, 80% per agenti e rappresentanti), previsto dall’art. 164 del Tuir per via di una percentuale forfetaria di promiscuità o non inerenza del bene, in quanto i beni in questione possano essere utilizzati anche per finalità estranee all’attività d’impresa (personali o familiari).
Nella circolare 24/E/2012, l’Agenzia ha precisato che una delle due penalizzazioni (indeducibilità dei costi per la società concedente) non si applica nel caso in cui vengano concessi in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’articolo 164 del Tuir. Il problema reale sta nell’altra penalizzazione: la nuova fattispecie di reddito diverso (art. 67 lett. h-ter) del Tuir) che scatta quando gli utilizzatori “ricevono in godimento un bene, ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato ad un regime di limitazione della deducibilità prevista nell’ambito del Tuir in capo al soggetto concedente”.
Da questo passaggio della Circolare 24/E/12 deriva la doppia tassazione (sia in capo alla società che all’utilizzatore) dell’utilizzo personale dell’auto da parte dell’imprenditore individuale o del socio dell’impresa.