Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Giulio Andreani e Angelo Tubelli
A distanza di alcuni anni dalla loro introduzione, il legislatore, con il D.L. n. 83/2012 (decreto «crescita»), si è finalmente occupato della disciplina fiscale applicabile, agli effetti delle imposte sui redditi, agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare, disponendo l’esenzione delle sopravvenienze originate dalla falcidia dei debiti oggetto di tale accordo. L’intervento normativo ha posto rimedio alle asimmetrie presenti nell’ordinamento previgente, che avevano reso il ricorso a tale istituto giuridico meno conveniente rispetto agli istituti di cui dovrebbe costituire un’importante alternativa, a causa del differente (e più penalizzante) regime fiscale finora ad esso applicabile.
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (decreto «crescita »), allo scopo di migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa e di superare le criticità emerse a seguito della riforma della disciplina fallimentare, ha tra l’altro modificato gli artt. 88, comma 4, e 101, comma 5, del T.U.I.R. con riguardo al regime fiscale applicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall’art. 182-bis della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).