Il giudice è tenuto a condannare la parte inadempiente alla convocazione e partecipazione all’iter di mediazione obbligatoria pronunciando ingiunzione di pagamento nei confronti delle casse dell’Erario di un importo corrispondente al contributo unificato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010, nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, va pronunciata condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.