La L. 4 aprile 2012 n. 35 ha convertito con modificazioni il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
L’art. 12 del D.L. n. 5/2012, introduce misure di semplificazione dell’attività d’impresa e più in genere di quelle a contenuto economico. Vengono previsti percorsi sperimentali di semplificazione e data la possibilità al Governo di approvare regolamenti di delegificazione nella materia in esame.
Con l’art. 12, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, vengono introdotte nuove ed ulteriori disposizioni recanti ‘‘Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attivita’ economiche e di controlli sulle imprese’’.
La disposizione in esame prevede, in primo luogo, che possano essere attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivita’ delle imprese sul territorio (comma 1).
In secondo luogo, e’ prevista la possibilita’, da parte del Governo, di adottare regolamenti di delegificazione volti a semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attivita’ di impresa, compresa quella agricola (comma 2). Si precisa, altresı’, che i predetti regolamenti devono tenere conto dei risultati dei percorsi sperimentali di cui sopra (comma 3), dovendo, in particolare, individuare «le attivita’ sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere» (comma 4).