l trattamento Imu delle pertinenze censite congiuntamente con l’abitazione principale rischia di ingenerare qualche malumore. La disciplina dell’Imu, rispetto a quella dell’Ici, ha stabilito che le pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo ammesse al trattamento agevolato sono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione.
Nel computo delle pertinenze dell’abitazione principale devono rientrare anche quelle accatastate con l’abitazione stessa, la cui rendita catastale è unitaria e inscindibile. Ad esempio, in presenza di una cantina e di una soffitta censite congiuntamente all’abitazione e di un box, secondo il dato normativo il contribuente può usufruire dell’agevolazione (aliquota ridotta e detrazione) solo per il box (C/6) e per una delle due unità (cantina o soffitta) censibili alla categoria C/2. L’altra va scorporata dall’abitazione e censita con autonoma rendita catastale. Al riguardo si fa notare che:
– la categoria C/2 comprende i magazzini e i locali di deposito, nonché le cantine e le soffitte disgiunte dall’abitazione e con autonoma rendita catastale;
– la categoria C/6 comprende le stalle, le scuderie, i box per auto, i posti auto (pertinenziali) scoperti, le rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni, le autorimesse (non pertinenziali), gli autosilos e i parcheggi a raso aperti al pubblico;
– la categoria C/7 comprende le tettoie (chiuse o aperte), i lavatoi pubblici coperti e i posti auto su aree private coperte o su piani pilotis.