Stabilità 2013 e Decreto Crescita- bis: i chiarimenti del Fisco

Circolare n.12/E del 03 maggio 2013
L’Agenzia con il documento di prassi in commento fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nella L. 228/2012, c.d. Legge di stabilità 2013 e nel DL n. 179 del 2012, c.d. Decreto crescita bis.
La circolare è stata articolata in sette capitoli: novità normative in materia di Irpef (capitolo 1) , disposizioni che interessano i titolari di reddito d’impresa (capitolo 2) ; modifiche relative alle imprese di assicurazione (capitolo 3); novità normative in materia di Iva, con riguardo anche alle disposizioni di recepimento della direttiva n. 45/2010/UE (capitolo 4); modifiche introdotte alla disciplina dell’IVIE e dell’IVAFE (capitolo 5); novità in materia di imposta di bollo (capitolo 6) e novità fiscali introdotte con il DL n. 179 del 2012 (capitolo 7).

Rivalutazione redditi dominicale e agrario (art. 1, co. 512) – Il comma 512 stabilisce, ai fini IRPEF ed IRES, limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario con l’aliquota del 15%, con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5%.
L’amministrazione chiarisce, quindi, che nel 2013/2014/2015 i redditi dominicale e agrario devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni: prima operando quella prevista dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 (80% e 70%) e poi, sull’importo risultante, operando quella del 15% (o 5%), prevista dal comma 512 in esame.
Ad esempio un terreno con reddito dominicale = € 100,00 e reddito agrario = € 100,00, se con la rivalutazione ex art. 3, comma 50, legge n. 662/1996 (80% – 70%) arriva a € 180,00 e a € 170,00, con la successiva rivalutazione art. 1, comma 512, L. n. 228/2012 (15% ) diventa = € 207,00 e a € 195,50. Se si tratta di un coltivatore diretto diventerebbe (5%) = € 189,00 e a € 178,50.
Per facilità di calcolo, è sufficiente rivalutare i redditi dominicale e agrario per 107% e 95,5 % (con riv. al 15%) o per 89% e 78,50% (con riv. al 5%).

Concessione in affitto di terreni per usi agricoli a giovani agricoltori – Fa eccezione il caso di concessione in affitto di terreni per usi agricoli a IAP e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni (art. 14, co. 3 della L. 441/98), per i quali non si applica la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (80%-70%). Per facilità di calcolo, è sufficiente rivalutare i redditi dominicale e agrario per 5% e 5 % .

I terreni incolti sono soggetti alla rivalutazione – L’amministrazione ha precisato che la rivalutazione con l’aliquota del 5%, prevista per i coltivatori diretti e per gli IAP, è applicabile anche nel caso di terreni incolti, e quindi anche nel caso in cui il terreno debba essere lasciato a riposo in applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto set aside) (cfr. par. 7.2 della circolare MEF n. 3/DF/2012).

Società di persone agricola che detiene in affitto o in comodato il terreno – Per quel che attiene, invece, l’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, l’amministrazione ritiene che la minore rivalutazione del 5 % possa essere operata sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario.
Detta conclusione discende dall’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche… ” (cfr. circolare n. 3/DF del 2012 citata).
Data la rilevanza dello status di coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola, in caso di contitolarità di diritti, la rivalutazione del 5 % dei redditi dominicale e agrario è applicabile, in quota parte, solo dai soggetti che abbiano i predetti requisiti.

Acconti 2013 con ricalcolo peggiorativo – L’Agenzia ricorda che per calcolare gli acconti 2013, vanno tenute in considerate le nuove regole (rivalutazione dei redditi del 107% e del 95,5%).

La sostituzione dell’IMU – Infine., l’amministrazione ricorda, come l’IMU sostituisca l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi dominicali derivanti da terreni non affittati, e che detto effetto di sostituzione non operi per gli immobili esenti da IMU, che rimangono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute (cfr. circolare n. 3/DF del 2012 citata).