Si complica versare il capitale nelle SRL

L’intenzione era forse buona, ma il risultato al momento va nella direzione completamente opposta. Ci riferiamo alla modifica al testo dell’art. 2464, comma 4, Cod. Civ., che tratta della disciplina del versamento in denaro del capitale sociale all’atto dellacostituzione di Srl, inserita con la conversione del D.L. n.76/2013 (c.d. “Decreto Lavoro”), e precisamente dall’art. 9, comma 15-bis, del D.L. n.76/2013. La norma in commento è in vigore dal 23 agosto 2013, e quindi occorre tenerne conto per tutte le Srl che si costituiscono da questa data in avanti.

La normativa precedente, che riprendeva quanto stabilito per il versamento in denaro del capitale sociale delle SpA (per le società azionarie la procedura è rimasta invariata), prevedeva il rituale ricorso al versamento “presso una banca della somma rappresentativa di almeno il 25% del capitale sottoscritto e dell’intero sovrapprezzo, o dell’intero capitale in caso di società unipersonale.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2013? Con il D.L. n.76/2013 sono state soppresse le parole “presso una banca”, e queste sono state sostituite dalla precisazione che il versamento in denaro in sede di atto costitutivo di Srl deve essere eseguito “all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo”, e che “i mezzi di pagamento sono indicati nell’atto”.

Il risultato di questo intervento del Legislatore è l’aver creato per gli operatori una nuovacomplicazione riguardante l’individuazione dei mezzi regolarmente utilizzabili per l’adempimento dell’obbligo di versamento in denaro da parte dei soci sottoscrittori del capitale sociale di costituende Srl.

Su questo argomento è brevemente intervenuto anche il Consiglio Nazionale del Notariato, con una Nota del 4 settembre 2013. Il Notariato precisa che:

– se il versamento è inferiore ai 1.000 euro, è senza dubbio consentito che l’esecuzione avvenga anche in contanti nelle mani dei nominandi amministratori;

–  per versamenti di importo superiore, non essendo possibile l’utilizzo del denaro contante, ilmetodo preferito è l’assegno circolare intestato alla società costituenda, oppure ad uno dei nominandi amministratori;

–  in alternativa, si può utilizzare il bonifico bancario intestato ad uno dei nominandi amministratori, in quanto la società non è anche esistente e non ha un conto a proprio nome;

–  va invece esclusa l’ammissibilità dell’assegno bancario, in quanto si tratta di uno strumento di pagamento che non dà certezza sulla copertura delle somme versate.

Tuttavia, anche queste soluzioni presentano alcune criticità; ad esempio, esse presuppongono la presenza di almeno un amministratore – che accetti nell’immediato la carica – in sede di stipula dell’atto costitutivo, cosa che invece non sempre accade, o è possibile, o comunque è richiesta, essendo sufficiente per la regolarità dell’atto che presenzino i soci od i loro procuratori; inoltre, non convince del tutto la strada del pagamento intestato alla persona dell’amministratore, sia con assegno circolare a suo nome che con bonifico bancario, in quanto poi queste somme non potrebbero che essere incassate da lui stesso sul proprio conto personale e solo in seguito trasferite al conto corrente della società, non appena questo verrà aperto. Il tutto, con evidenti complicazioni anche in merito ai flussi finanziari, soprattutto se di importo ingente, che transitano sul conto personale di una persona fisica neonominata amministratore della società.

Queste considerazioni fanno quindi propendere anche il Notariato verso una soluzione pragmatica: il ritorno al passato, ossia l’utilizzo anche per le Srl della consueta procedura del versamento in banca, così come è tuttora previsto per la costituzione di una S.p.A.. A questa soluzione può ostare solamente l’attuale vuoto normativo – causato dalla citata modifica all’art. 2464, Cod. Civ., introdotta dal D.L. n.76/2013 – il quale, dovendosi nel concreto fare i conti con le procedure bancarie, può rendere complicato per gli istituti di credito accettare versamenti su conti correnti vincolati intestati a costituende Srl, se non mediante unmandato specifico conferito dai soci alla banca; si tratta però di una soluzione che presuppone un aggiornamento delle procedure bancarie, e che testimonia come della (presunta) semplificazione in questione non se ne sentisse affatto la necessità.