Sentenze della Commissione tributaria centrale, è sempre ammesso il ricorso per Cassazione?

Nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal D.P.R. n. 636/1972, antecedente all’attuale D.Lgs. n. 546/1992, erano previsti tre gradi di giudizio (oggi sono due), oltre alla fase di legittimità.

In particolare, il D.P.R. n. 636/1972 prevedeva un giudizio davanti alla Commissione tributaria di primo grado, la cui decisione era ricorribile alla Commissione di secondo grado.

Avverso la pronuncia di quest’ultima era poi consentito il ricorso alla Corte d’appello o, in alternativa, alla Commissione tributaria centrale.

Con l’insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali avvenuto il 1° aprile 1996, sulla base dei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, le controversie già pendenti, a tale data, in primo e secondo grado sono state attribuite alle neointrodotte Commissioni provinciali e regionali, con applicazione – ferme restando alcune regole particolari previste nelle norme transitorie tra il vecchio e il nuovo regime – del D.Lgs. n. 546/1992.

Per le cause, invece, ancora pendenti, sempre al 1° aprile 1996, davanti alla Ctc (nonché quelle per le quali ancora non era spirato il termine per l’impugnativa dinanzi allo stesso giudice "centrale"), l’articolo 75 del D.Lgs. n. 546/1992 ha previsto che continuasse a valere la disciplina procedurale prevista dal D.P.R. n. 636/1972 e successive integrazioni e modificazioni.

Ora, per quel che concerne il quesito relativo all’ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso le sentenze della Commissione tributaria centrale, la sentenza Cassazione civile, sez. tributaria, 21 maggio 2008, n. 12931 stabilisce espressamente che: "il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale (rese nel regime del processo tributario disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) è proponibile solo ai sensi dell’art. 111 Cost., sicchè sono deducibili, con tale rimedio straordinario, soltanto i vizi di violazione di legge e non anche quelli di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione" (Cassazione civ., sez. trib., 5 agosto 2002, n. 11684, si veda nello stesso senso Cass. 14 aprile 2008, n. 9785; Cass. 15 aprile 2005, n. 7910, e di recente Cass. 17 gennaio 2013, n. 1055).