Nuovo redditometro: il contraddittorio è obbligatorio

Premessa – Per l’accertamento da nuovo redditometro l’Amministrazione Finanziaria sarà obbligata ad avviare il contraddittorio con i contribuenti con un vero e proprio invito a presentarsi all’ufficio a dare spiegazioni. Oggetto del chiarimento non saranno solo i redditi dichiarati, ma anche tutta una serie di informazioni che non risultano in possesso del Fisco. 

D.P.R. 600/73 – L’avvio del contraddittorio è reso obbligatorio dal comma 7 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73 così come modificato dal D.L. 78/2010. In particolare tale disposizione legislativa prevede espressamente che “l’Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”. 

Obbligo per l’ufficio – Dal tenore letterale delle disposizioni richiamate emerge che il contraddittorio è obbligatorio e che serve per fornire dati e notizie fondamentali anche per la fase difensiva del contribuente. Inoltre il contraddittorio è propedeutico per l’attivazione del procedimento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997. La locuzione “ha l’obbligo” non lascia scampo, l’ufficio periferico “deve” convocare il contribuente a pena di “nullità” dell’avviso di accertamento emesso. In altre parole l’Ufficio avrà l’obbligo di invitare il contribuente a comparire al fine di acquisire dati/notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e successivamente, proporre l’accertamento con adesione. 

Conseguenze per il contribuente – L’esistenza di un contraddittorio comporta conseguenze importanti in termini di maggiore tutela da parte del contribuente, anche (e soprattutto) in vista di un successivo contenzioso. Oggetto del chiarimento non saranno solo i redditi dichiarati, ma anche tutta una serie di informazioni che non risultano in possesso del Fisco. Si tratta soprattutto dei dati sulla ricchezza mobiliare non registrata, quindi di quelli relativi al risparmio che il Fisco non possiede. Sarà utile per il contribuente presentare memorie scritte e cercare di fornire la tanto declamata “prova contraria” richiamata dal comma 4 dell’art. 38 D.P.R. 600/1973, attraverso la presentazione di ricevute di incasso, donazioni e quant’altro a sostegno della capacità di spesa. 

Nullità dell’accertamento – Laddove il Fisco non dovesse considerare sufficienti le prove formulate dal contribuente, nell’atto di accertamento emesso dovrà giustificare puntualmente i motivi che l’hanno indotto a non tener conto di tali deduzioni avanzate, pena la nullità dell’atto per difetto di motivazione. Va notato inoltre che rispetto disposizione ante D.L. 78/2010 nel nuovo disposto normativo non costituisce più un elemento che fa “scattare” l’accertamento sintetico la mancata risposta del contribuente all’invito dell’Ufficio a fornire dati/notizie utili all’attività accertativa.