La tracciabilità dei pagamenti dopo l’approvazione del decreto Balduzzi

Il Decreto sulla sanità recentemente varato dal Governo, che ha apportato una serie di modifiche concernenti l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, prevede alcune modifiche delle disposizioni in tema di strumenti di pagamento tracciabili. Le novità limiteranno ulteriormente l’utilizzo del denaro contante per effettuare i pagamenti delle prestazioni sanitarie. Si tratta, quindi, dell’ennesimo intervento in grado di incidere sulle abitudini consolidate degli italiani che dovranno ancora una volta adeguarsi al cambiamento.

Per effetto delle modifiche normative realizzate a seguito dell’approvazione del c.d. Decreto Balduzzi, l’esercizio dell’attività professionale in regime di intramoenia potrà essere esercitata dai medici esclusivamente nelle strutture aziendali o comunque oggetto di controllo, con modalità rigide, dall’azienda.

Gli studi professionali oggi utilizzati per l’intramoenia, in assenza di specifici ed appositi spazi aziendali, dovranno cessare improrogabilmente entro il 30 novembre prossimo. Scade quindi il periodo transitorio di oltre 10 anni che consentiva di esercitare l’attività in intramoenia (al di fuori di questi specifici spazi).

Le regioni e le province nelle quali sono presenti ASL nelle quali risultino non disponibili spazi per l’esercizio dell’attività professionale in intramoenia possono autorizzare lo svolgimento delle stesse attività, in via sperimentale (ma anche residuale), presso gli studi dei professionisti collegati in rete.

Il nuovo sistema di controlli, che utilizza specificamente collegamenti in rete di tipo telematico è destinato ad avere anche effetti sui controlli di tipo fiscale. Il Decreto sulla sanità prevede espressamente che i pagamenti relativi alle prestazioni libero professionali rese dai medici sia negli studi autorizzati in rete, ma anche all’interno delle ASL ed ospedali dovranno essere effettuati unicamente “mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo”.

In mancanza di specifiche ed ulteriori indicazioni della norma possono considerarsi strumenti di pagamento tracciabili l’assegno non trasferibile, il bancomat, la carta di credito, altre carte prepagate, ed il bonifico bancario. In pratica tutti mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.

L’obbligo di utilizzo dei predetti strumenti prescinde completamente dall’entità della somma oggetto di pagamento. La norma non prevede specifiche sanzioni laddove i predetti pagamenti fossero effettuati in tutto o in parte in contanti. Deve però evidenziarsi che per poter rientrare negli “studi sperimentali”, cioè al di fuori degli appositi spazi, il medico dovrà essere collegato in rete con adeguate strumentazioni acquisite a sue spese entro il 30 aprile del 2013.

Le predette strumentazioni dovranno essere in grado di garantire comunque i necessari controlli. La sperimentazione degli studi in rete potrà durare fino al mese di febbraio del 2015, ma nel caso in cui tali controlli evidenzino delle inadempienze la struttura (lo studio) potrà essere chiuso. La violazione della norma che limita, anzi impedisce l’uso del denaro contante, sembra appunto rappresentare una irregolarità che potrebbe determinare, pur mancando una sanzione espressa, l’obbligo di cessare l’attività svolta in regime di intramoenia.

È dunque evidente che il Fisco potrà trarre notevoli vantaggi dovuti al potenziamento circa l’utilizzo degli strumenti telematici, con un sistema così stringente sarà in effetti difficile sfuggire ai controlli del Fisco.

I compensi percepiti dal medici collegati in rete ed erogati dalla struttura costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente e per tale ragione saranno certificati annualmente, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento tramite il modello CUD. Sotto questo profilo non è prevista, quindi, alcuna novità.

Il pagamento potrà continuare ad essere effettuato in contanti, invece per le prestazioni professionali sanitarie rese al di fuori dell’attività libero professionale intramuraria. Sarà però necessario continuare ad osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007. Pertanto continua a rappresentare una violazione il trasferimento di denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, se di importo pari o superiore a 1.000 euro.