La panoramica sui provvedimenti fiscali

Una sintesi degli ultimi provvedimenti di fisco. Si segnala: Comunicazione dei beni ai soci, slitta al 31 marzo – Studi di settore non presentati, la rettifica passa per l’integrativa – Bonus assunzioni nel Mezzogiorno – Autovetture acquistate nella UE da societa’ che hanno detratto l’IVA.

Comunicazione dei beni ai soci, slitta al 31 marzo

Il termine per la trasmissione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari è prorogato al 31 marzo 2013.  Lo slittamento è previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che dispone un più ampio termine per la prima comunicazione dei dati, fissato al 15 ottobre 2012, tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità della misura. 
(Agenzia delle entrate, provvedimento 17 settembre 2012

Studi di settore non presentati, la rettifica passa per l’integrativa

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sui dubbi dei contribuenti che hanno ricevuto nei mesi scorsi degli inviti a presentare i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore a seguito delle modifiche alle sanzioni per l’omessa presentazione. 
Tra i più rilevanti segnaliamo: i contribuenti che iniziano e chiudono un’attività  nello stesso anno, non soggetti agli studi di settore, sono tenuti a inserire in dichiarazione solo la causa di esclusione relativa all’inizio dell’attività (codice 1) e a presentare, se previsto, il modello INE (Indicatori di normalità economica); l’Agenzia delle entrate, in generale, non può mai rettificare autonomamente la dichiarazione del contribuente, che deve sempre presentare un’integrativa.
(FAQ sul sito www.agenziaentrate.it)

Bonus assunzioni nel Mezzogiorno

Un provvedimento, dando  attuazione a quanto previsto dal D.L. 70/2011, detta le regole per le imprese del Mezzogiorno. Il credito d’imposta a favore delle imprese che creano nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, può essere usato, solo in compensazione, esclusivamente presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso cui il beneficiario dell’agevolazione, ossia il datore di lavoro, è intestatario del conto fiscale. Ciò per consentire il controllo preventivo delle compensazioni ed evitare così eventuali abusi. Lo stesso provvedimento stabilisce che ciascuna Regione, dopo aver formulato la graduatoria definitiva, trasmette all’Agenzia l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta, che sarà utilizzabile subito dopo la comunicazione da parte della Regione dell’accoglimento dell’istanza. I codici da indicare in F24 sono stati istituiti dalle Entrate con apposita risoluzione. 
(Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore del 14 settembre 2012; Agenzia delle entrate, ris. n. 88/E, 17 settembre 2012)

Autovetture acquistate nella UE da società che hanno detratto l’IVA

In tema di IVA, il regime del margine presuppone la mancata detrazione dell’IVA all’acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o il difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime "de quo", indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull’aspetto sanzionatorio. Inoltre, va rilevato che il regime del margine non è applicabile alle vendite di autoveicoli usati, effettuate da società di leasing o di autonoleggio, che li abbiano acquistati nuovi, dovendosi presumere, in base a normali criteri di economicità che in tali casi l’IVA sia stata detratta, trattandosi di beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa, sicché non ricorre la condizione di applicabilità del predetto regime, consistente nella mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente, come nella specie. Pertanto qualora si tratti di autoveicoli usati, acquistati originariamente da società estere per attività d’impresa, le quali poi sono stati cedute a ditte nazionali che a loro volta li cedevano ad altre società nazionali, poiché i veicoli hanno scontato l’IVA nei paesi comunitari, e tale imposta fruiva di detrazione trattandosi di beni aziendali, tale presupposto impedisce l’applicabilità del regime agevolato del sistema del margine, pena la parziale evasione d’imposta.
(Cassazione, sentenza n. 14899, 5 settembre 2012)