IVIE: i riflessi sul Modello Unico

L’art.19 del DL 201/2011 (convertito nella L. 214/2011) ha introdotto un nuovo sistema di imposte patrimoniali che prevede che le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili situati all’estero siano soggette ad un’imposta dello 0,76% sul costo e, in mancanza, secondo il valore di mercato dei medesimi immobili.

Successivamente, in sede di conversione del DL 16/2012 (convertito nella L. 44/2012), sono state apportate delle modifiche che hanno introdotto un nuovo criterio per la determinazione della base imponibile degli immobili situati nell’U.E. o nello Spazio Economico Europeo: in virtù del fatto che in questi paesi è garantito un adeguato scambio di informazioni, il valore preso a riferimento è quello catastale che si utilizza ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale nei medesimi paesi stranieri. In definitiva, già a partire dal 2011 (Unico 2012), per tali immobili si utilizzerà per base imponibile il valore catastale come determinato secondo le regole locali, e non il costo risultante dall’atto (o contratto di acquisto) o il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui é situato l’immobile.

L’obbligo di pagamento dell’imposta riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che nel corso del 2011 possedevano un immobile all’estero, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento. E’ escluso il nudo proprietario. Il pagamento dovrà avvenire entro la scadenza  del versamento del saldo IRPEF 2011 con riferimento sia al saldo dell’imposta dell’anno in corso che alla prima rata di acconto 2012.

La patrimoniale per gli immobili detenuti all’estero é da liquidare nel quadro RM del Modello Unico che può risultare del tutto scollegato col quadro RW. Si pensi ad un immobile  non più posseduto al 31 dicembre, il quadro RW (monitoraggio) non dovrà più essere compilato mentre la patrimoniale del quadro RM sarà in ogni caso dovuta proporzionalmente ai mesi di possesso.

In sintesi, le imposte dovranno essere liquidate all’interno dei righi RM33 e RM34 del Modello Unico PF 2012 secondo la seguente modalità:

  • nella colonna 1 andrà evidenziato il valore dell’immobile situato all’estero;
  • nella colonna 3 la quota di possesso dell’immobile;
  • nella colonna 4 il periodo di possesso;
  • nella colonna 5 andrà l’imposta dovuta calcolata proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso;
  • nella colonna 6 andrà l’eventuale credito d’imposta per imposte patrimoniali versate nello Stato in cui é detenuto l’immobile;
  • nella colonna 7 l’imposta netta calcolata come differenza tra la colonna 5 e la colonna 6;
  • nella colonna 8 andrà posta una X nel caso dell’applicazione ridotta per i soggetti che lavorano all’estero per lo Stato Italiano.

Di seguito si riporta un esempio pratico: si ipotizzi che il Signor Giorgio Bianchi abbia acquistato in data 14/07/2011 un immobile situato in Argentina al prezzo di 800.000 euro. Ai fini del calcolo dell’imposta, l’immobile rileverà per 6/12, ossia per un valore di 400.000 euro.