Iva comunitaria per gli enti non commerciali

Premessa – La Finanziaria 2013 ha recepito nell’ordinamento nazionale il contenuto della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione. Con particolare riferimento agli enti non commerciali non soggetti IVA che hanno superato il limite di € 10.000 di acquisti di beni intraUE il Legislatore ha anticipato al giorno 15 del mese successivo al mese del ricevimento il termine di registrazione della fattura estera. 



Finanziaria 2013 – La Finanziaria 2013 attraverso la sostituzione del comma 3 dell’art. 47, D.L. n. 331/1993, ha stabilito che le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate, in apposito registro, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese precedente, ossia nel termine comune fissato dal comma 1 dell’art. 47 (in precedenza, invece, gli enti dovevano annotare le fatture entro il mese successivo a quello di ricevimento). 


Acquisti intracomunitari – Con la sostituzione del primo periodo del comma 1 dell’art. 49, poi, si stabilisce che gli enti non commerciali, relativamente agli acquisti intracomunitari effettuati per i quali è dovuta l’imposta (in quanto di importo superiore al limite di esonero di 10.000 euro annui, oppure a seguito di opzione), presentano entro la fine di ciascun mese la dichiarazione (modello Intra12) degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente. 



Termine registrazione – In base al successivo periodo del medesimo comma 1, l’imposta dovuta deve essere versata entro lo stesso termine. Esemplificando, quindi, se la fattura è ricevuta nel mese 1 l’annotazione del documento deve eseguirsi entro il giorno 15 del mese 2, ma con riferimento al mese 1 mentre il versamento dell’imposta e la presentazione della dichiarazione devono effettuarsi entro il mese 3. 



Rimodulazione dei termini – Al riguardo, occorre evidenziare che la rimodulazione dei termini degli adempimenti ha effetto non soltanto per gli acquisti intracomunitari, ma anche per tutte le altre operazioni (acquisti di beni e servizi da soggetti esteri) per le quali gli enti non soggetti passivi possono assumere la veste di debitori dell’imposta ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, stante il rinvio alle disposizioni degli artt. 47, comma 3 e 49, comma 1 del D.L. n. 331/1993, contenuto nell’art. 30- bis del D.P.R. n. 633/1972. 



Correzione – A seguito delle descritte modifiche, sarebbe opportuna la revisione del modello di dichiarazione mensile Intra12, dichiarazione che secondo le attuali istruzioni, tarate ovviamente sulla disciplina previgente, si riferisce agli acquisti registrati “nel mese precedente”; l’indicazione, che, invero, potrebbe risultare letteralmente (ma casualmente) corretta, dovrebbe essere sostituita con il riferimento agli acquisti registrati per il secondo mese precedente.