Istanze Irap: 31 maggio 2013 nuova scadenza

La scadenza – Con la Circolare n. 8/E/2013 si è aperta la possibilità di un nuovo invio delle istanze di rimborso Irap per la maggiore deducibilità del costo del lavoro, consentendo di rettificare errori che possono avere generato una richiesta di rimborso maggiore o minore rispetto a quanto effettivamente spettante di diritto.

Per la correttiva si dovrà tener conto delle scadenze originarie:

– dei 48 mesi dalla data di versamento dell’imposta a saldo;

– dei 60 giorni dalla data di avvio della richiesta telematica di rimborso se il termine dei 48 mesi fosse scaduto;

– e, qualora i termini ordinari fossero già scaduti, in ultima istanza al prossimo 31 maggio.

La correttiva – Poiché nel nuovo calcolo della deduzione si dovranno considerare sia le indennità di trasferta, che la quota accantonata per il TFR, relativa ai rapporti assimilati a lavoro dipendente, molti si ritroveranno a effettuare un nuovo invio telematico per poter usufruire di un maggior rimborso.

Il nuovo invio dovrà riportare i dati rettificati dell’istanza e la stessa dovrà essere completa di tutte le sue parti. In particolare si dovrà:

1) barrare la casella “Correttiva nei termini” nella sezione dedicata ai dati del contribuente e indicando il numero del protocollo dell’istanza oggetto di rettifica;

2) evidenziare i dati rettificati nella sezione II del quadro RI;

3) evidenziare la variazione diminutiva dell’Irpef o Ires effettivamente spettante e l’importo del rimborso ricalcolato.

Per le società trasparenti si dovranno inviare più istanze correttive, in quanto la correttiva per la società comporta una rettifica delle imposte personali dei singoli soci.

È importante ricordare che la presentazione della nuova istanza non fa decadere l’ordine cronologico acquisito con il primo invio; aspetto importante questo, da non sottovalutare per l’erogazione dei rimborsi.

 

Le società cancellate – Nel caso in cui la società sia estinta e la compagine sociale abbia cessato l’attività senza che il credito fosse stato evidenziato nel bilancio di liquidazione, viene a crearsi un fenomeno di tipo successorio, facendo subentrare i soci nei rapporti giuridici attivi e passivi della società.

Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, sulla base dei principi affermati dalla Cassazione e dall’Agenzia delle Entrate, è possibile delegare uno dei soci o l’ex liquidatore alla presentazione dell’istanza della società estinta. Il rimborso dovrà essere attribuito proporzionalmente ai soci tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria simile a quella degli eredi. Spesso la compagine sociale risulta essere di vaste proporzioni, pertanto si ritiene opportuno conferire delega per la riscossione del rimborso a un solo socio o ad un terzo, per evitare l’erogazione della quota di spettanza a tutti i singoli soci.

 

Il rimborso – Il rimborso non verrà erogato nel caso di omissione totale o parziale del versamento Irpef o Ires relativa al periodo d’imposta per il quale si può presentare l’istanza. Come sottolinea, infatti, l’Agenzia delle Entrate, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte versate per la mancata deduzione dell’Irap. Si possono invece considerare i versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso sempre che l’imposta regionale sia stata versata per l’incidenza del costo del lavoro. Per questo motivo se il versamento riguarda solo in parte il costo del personale, sarà deducibile solo l’Irap relativa a tale spesa.