IRPEF, l’Agenzia risponde su deduzioni e detrazioni

Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in UNICO 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 19/E/2012, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcune questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di famiglia e le agevolazioni per i disabili.

La circolare n. 19/E/2012 chiarisce anche le regole da seguire per verificare la soglia di esenzionecommisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazione all’applicazione dell’addizionale regionale o comunale all’IRPEF, in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca.

Alcune indicazioni contenute nel documento di prassi:

A) detrazioni 36 e 55%

– in caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione, attraverso una idonea certificazione da parte dell’amministratore di condominio, che attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione.

– in caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente; in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile);

– le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica.

B) spese sanitarie

– ammesse in detrazione le spese sostenute per i dispositivi medici anche se acquistati inerboristeria;

– ok alla detrazione del 19% anche per le spese sostenute, senza una specifica prescrizione medica, per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative”, a condizione che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione;

– la spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; l’attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

C) agevolazioni per i disabili

– l’erede può recuperare le detrazioni residue in un solo anno in caso di acquisto di un’autovettura da parte di una persona disabile, poi deceduta: chiarisce il documento di prassi che, in caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in 4 quote annuali, l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del beneficio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue.

D) carichi di famiglia

– chiarimenti per alcune fattispecie particolari quali la ripartizione dell’ulteriore “sconto” per famiglie numerose di 1.200 euro nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro; la deducibilità, ai fini IRPEF, dei contributi previdenziali versati tramite voucher (buoni lavoro) per prestazioni di lavoro domestico; le regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale.