Il contenuto della relazione di attestazione nella crisi d’impresa

Con l’approvazione del D.L. n.83/2012 il legislatore ha rimosso, almeno in parte, le distonie presenti nel testo della Legge fallimentare circa i contenti delle attestazioni che il professionista deve rilasciare in occasione delle vicende di composizione della crisi di impresa rappresentate sostanzialmente dai piani di risanamento, di ristrutturazione del debito e di concordato, sia liquidatorio che in continuità.

Infatti il citato D.L. 83/2012 ha in qualche modo uniformato i contenuti delle attestazioni, prevedendo espressamente anche per quelle a supporto dei piani di risanamento ex art 67 L.F., la verifica della veridicità dei dati aziendali; più specificatamente la norma, cosi come modificata, impone al professionista di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano al fine di verificare se lo stesso sia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, assicurando il riequilibrio della situazione finanziaria in un tempo ragionevole. Per quanto attiene la veridicità dei dati, l’attestatore dovrà verificare che il bilancio di esercizio o la situazione patrimoniale infrannuale di riferimento del piano di risanamento siano state redatte secondo i parametri di riferimento contabili quali i principi contabili nazionali (OIC) o internazionali (IASB) al fine di esaminare la correttezza e coerenza delle stime con particolare attenzione

(i) agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (es. crediti, giacenze effettive di magazzino, cut off sui debiti di fornitura, etc),

(ii) ai componenti del capitale circolante che produrranno flussi di cassa (es. scorte, crediti, debiti, acconti),

(iii) agli elementi con profili di rischio elevato ai fini dell’attestazione (es. avviamenti di assets da dismettere, fondi rischi e oneri),

(iv) all’affidabilità delle operazioni di gestione (es. operazioni con parti correlate).

Per quanto attiene invece la fattibilità del piano, appare evidente la soppressione da parte del D.L. 83/2012 del criterio della ragionevolezza del piano su cui il professionista era chiamato ad esprimersi a favore del principio della fattibilità; si tratta tuttavia di una modifica di natura formale, in quanto secondo la dottrina prevalente, il principio di ragionevolezza ante modifica legislativa doveva essere in ogni caso ricondotto in via interpretativa a quello di attuabilità e fattibilità del piano, principi introdotti appunto dal citato D.L. 83/2012; in tal senso la fattibilità di un piano deve basarsi, tra l’altro, sulla verifica della sostenibilità economica e finanziaria prospettica dello stesso, al fine di poter quantificare un conto economico atteso positivo ed una capacità della società, a regime, di generare flussi di cassa dalla gestione corrente (o straordinaria) sufficienti al rimborso dei debiti in essere ovvero della nuova finanza contratta in sede di negoziazione del piano di risanamento.

Il contenuto invece della relazione di attestazione ex art. 182-bis L.F. sarà, come nel caso del piano di risanamento e concordatario, basato innanzitutto sulla veridicità dei dati aziendali oltre che sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione del debito, con particolare riferimento all’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori aderenti nei termini concordati nell’accordo e l’integrale pagamento dei creditori estranei nel termine di 120 giorni che decorrono dall’omologazione dell’accordo. E proprio quest’ultimo aspetto appare a chi scrive come uno degli elementi più delicati dell’attestazione di un piano di ristrutturazione del debito, in quanto il professionista è chiamato a verificare – e quindi attestare – che i flussi di cassa attesi derivanti sia dalla gestione caratteristica che straordinaria, siano idonei (e quindi sufficienti) a garantire il pagamento dei creditori aderenti nei termini concordati e l’integrale pagamento dei creditori estranei, che potrebbero rappresentare fino al 40% della massa complessiva dei debiti della società, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di omologa.

Nell’ambito invece dei piani di concordato ex art. 161 L.F., la relazione di attestazione che deve essere allegata al ricorso sarà sempre incentrata sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, non essendo stati previsti correttivi ovvero elementi di novità dal D.L. 83/2012 circa l’ambito oggettivo dell’attestazione; il legislatore ha voluto invece precisare – nel silenzio della normativa fallimentare così modificata nel 2007 – che in presenza di modifiche sostanziali della proposta concordataria o del relativo Piano, la relazione debba essere ripresentata in virtù del mutamento oggettivo dei presupposti concordatari. Resta inteso che trattandosi di una semplice integrazione dell’attestazione, la stessa potrà essere redatta dal medesimo professionista nominato dal debitore in occasione della prima attestazione, non ricorrendo alcun presupposto che possa in qualche modo minare la sua indipendenza.

Nell’ambito di un concordato (oltre che di un accordo di ristrutturazione del debito) è possibile richiedere inoltre al Tribunale di essere autorizzati a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F.; in siffatta ipotesi, un professionista che abbia i requisiti di cui all’art. 67, comma terzo, lett. d) L.F. dovrà attestare che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori sia per quanto attiene il miglioramento delle percentuali di pagamento riconosciute che delle relative tempistiche di pagamento.

Per quanto attiene invece il contenuto delle attestazioni integrative previste dalla legge fallimentare nell’ambito dei concordati in continuità, dobbiamo ricordare che:

a) la relazione di cui all’art. 161 L.F. deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa nell’ambito della procedura concorsuale deve essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, in termini principalmente di percentuale riconosciuta e di tempistiche di pagamento;

b) è necessaria un’attestazione integrativa del professionista qualora si intenda dare prosecuzione a contratti pubblici, specificando le modalità attraverso le quali la società sia in grado di adempiere a tali obbligazioni;

c) è necessaria una relazione da parte del professionista indipendente qualora l’impresa, in sede di procedura, intenda partecipare a gare pubbliche, da cui emerga la ragionevole capacità di adempimento del contratto da parte dell’impresa;

d) è possibile richiedere al Tribunale l’autorizzazione al pagamento di crediti per prestazioni di beni o servizi sorti anteriormente al deposito del ricorso (creditori strategici), allegando un’attestazione da cui emerga che tali pagamenti siano essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa oltre che funzionali al migliore soddisfacimento dei creditori.