Fondo Start-up

 Il "Fondo Start up", istituito con l’art. 14 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, è operativo dallo scorso 25 ottobre 2012, in seguito all’emanazione della Delibera n. 1/2012 del Comitato di indirizzo e controllo del Fondo, approvata in conformità del regolamento adottato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 marzo 2011 n. 102 (in Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio 2011).

Il Fondo, la cui gestione è affidata alla Simest S.p.A., è diretto a favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione.

In particolare, attraverso il "Fondo Start up" la Simest partecipa al capitale sociale di una società appositamente costituta (NewCo) da singole PMI (così come individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003) o da raggruppamenti delle stesse, operanti in Italia, per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell’Unione europea.

Per essere ammesse le NewCo devono:

– essere costituite sotto forma di società di capitali;

– essere di nuova costituzione (avvenuta non prima di 18 mesi dalla presentazione della domanda di partecipazione del "Fondo Start up");

– avere sede sociale in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea.

La partecipazione del Fondo Start-up ha le seguenti caratteristiche:

1) partecipazione temporanea e non di controllo, in ogni caso non superiore al 49% del capitale sociale;

2) possibilità di coinvestimento da parte di altri soggetti finanziari (banche, private equity o altri); in tale evenienza, la quota di partecipazione del Fondo non potrà superare quella dei soci proponenti che non svolgono attività finanziaria;

3) importo di partecipazione non superiore ad 200.000 euro per singola iniziativa, da modulare sulla base delle caratteristiche del progetto di internazionalizzazione;

4) durata della partecipazione da 2 a 4 anni (fino ad un massimo di 6 anni, qualora lo richieda la specificità del progetto);

5) riacquisto della partecipazione del Fondo da parte dei soggetti imprenditoriali promotori, con impegno solidale al riacquisto integrale da parte di ciascuna impresa partecipante all’iniziativa. Il prezzo di acquisto della partecipazione verrà determinato in accordo con il/i partner con riferimento al maggior valore tra:

– il costo di acquisizione in Euro della partecipazione;

– l’effettivo valore della partecipazione alla data della cessione, da determinarsi secondo i criteri consolidati applicati nella prassi professionale.

Le richieste di intervento, corredate da apposita documentazione, devono essere presentate alla Simest, che le esamina in base all’ordine cronologico di arrivo.

Nel caso di imprese aggregate, la domanda deve essere trasmessa dalla società capofila (corredata del mandato ufficiale sottoscritto dai partner).

Entro 60 giorni dalla presentazione, la Simest trasmette le richieste di intervento, complete di tutti gli elementi utili per la corretta valutazione dell’iniziativa, al Comitato di indirizzo e controllo, costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

La Simest comunica gli esiti del Comitato alle imprese richiedenti entro 15 giorni lavorativi, e, per ogni progetto di acquisizione, redige e sottoscrive il documento finale di istruttoria secondo il modello approvato dal Comitato.

L’acquisizione delle partecipazioni dovrà essere perfezionata entro 180 giorni lavorativi dalla delibera di approvazione del Comitato.