Dichiarazioni integrative, più tempo all’Agenzia delle Entrate per i controlli

La Circolare 31/E del 2013 ha chiarito il trattamento fiscale da applicare, ai fini Ires e Irap, nei casi in cui, nel rispetto delle indicazioni contenute nei principi contabili, i contribuenti procedano alla correzione di errori contabili derivanti da:
– mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza.
In tal caso la circolare ha chiarito, in particolare, che il recupero del costo può avvenire anche qualora l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile con la dichiarazione integrativa a favore.
È infatti possibile ricostruire il risultato delle precedenti annualità interessate dall’inesattezza, riliquidando autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e quelle successive.
Operata la riliquidazione delle precedenti dichiarazioni, il contribuente potrà presentare la dichiarazione integrativa per la prima annualità emendabile. Nella stessa confluiranno i risultati di tutte le precedenti riliquidazioni effettuate nella forma di una maggiore perdita riportabile o di un pregresso versamento in eccesso;
– mancata imputazione di componenti positivi nel corretto esercizio di competenza.
In tal caso il contribuente deve recuperare la mancata tassazione fiscale presentando una dichiarazione integrativa a sfavore per ciascuna delle annualità precedenti a quella ancora aperta, nelle quali sono evidenziati gli effetti dell’imputazione del componente positivo.

Tali disposizioni hanno richiesto la coordinazione con i termini previsti dall’ordinamento per esercitare il potere di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Ebbene, i termini per l’attività accertativa degli uffici di cui al citato articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, decorrono dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti degli elementi “rigenerati” in tale dichiarazione.

Ad esempio, se il contribuente, nell’anno 2013, fa valere l’esistenza di elementi di costo non dedotti nel 2008 presentando la dichiarazione integrativa a favore di UNICO 2012, gli uffici potranno controllare, entro il 31 dicembre 2017 (termine di accertamento di tale dichiarazione integrativa), i nuovi elementi “rigenerati”, riferibili al periodo d’imposta 2008 e ai successivi.

La circolare chiarisce, a tal proposito, che è necessario che il contribuente sia in possesso di tutta la documentazione idonea a comprovare la puntuale sussistenza dei presupposti sostanziali dell’istanza e che provveda a esibirla agli uffici nell’ambito della relativa attività istruttoria.

Nei limiti di quanto appena evidenziato, il contribuente può rappresentare all’Amministrazione Finanziaria la correzione di errori che incida in periodi d’imposta oggetto di precedente attività di controllo nell’ipotesi in cui il relativo atto di accertamento si sia reso definitivo, anche per adesione.