Decreto del Fare: centralizzati i pareri per Scia e Cia

Perfezionata la SCIA – Il decreto "del fare" (D.L. 69/2013) con riferimento all’edilizia interviene direttamente sul Testo unico, inserendo un nuovo articolo (il 23-bis), che ha come oggetto le autorizzazioni preliminari alla Scia e alla comunicazione di inizio lavori (Cia) in materia edilizia. La Scia è stata introdotta dalla Legge 122/2010 che ha sostituito l’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, norma che originariamente regolava la denuncia di inizio attività (Dia). La disposizione ha poi subito ulteriori modifiche e correzioni, in buona parte dirette a regolare l’applicazione al settore dell’edilizia.

Autorizzazioni preliminari alla SCIA – Chi è interessato a realizzare opere edilizie soggette a Scia o Cia, prima della presentazione della segnalazione stessa, può richiedere allo sportello unico comunale per l’edilizia di acquisire tutti gli atti di assenso necessari per realizzare l’intervento. Lo sportello dovrà ottenere gli atti dagli uffici competenti e comunicarne l’avvenuta acquisizione, e se non sono acquisiti entro 60 giorni dalla domanda, lo sportello unico deve convocare una conferenza di servizi tra le amministrazioni competenti.

Unico soggetto per le autorizzazioni – Con le disposizioni previste dal D.L. 69/2013, vengono meno i dubbi sorti sull’individuazione del soggetto tenuto ad acquisire le autorizzazioni relative ai vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, la conformità ai quali non è autocertificabile mediante Scia. Ora su richiesta dell’interessato, il compito per tale funzione ricade sullo sportello unico. Il tenore letterale della disposizione, peraltro, non sembra escludere che l’interessato possa richiedere la formale acquisizione di atti di assenso che sarebbero comunque sostituibili mediante Scia. La norma potrebbe rivelarsi utile nei casi in cui sussistano margini di incertezza rispetto alla conformità del progetto a specifiche normative.

Tutela centri storici – Il decreto ‘del fare’ introduce inoltre, un’importante previsione a tutela delle zone omogenee A, del D.M. 1444/1968 (centri storici), ossia delle parti del territorio interessate da agglomerati a carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. All’interno di tali zone e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d’inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all’edificio preesistente, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione. La disposizione da un lato incide sulla natura della SCIA che prevede l’immediata possibilità di iniziare i lavori, ma dall’altro consente una maggiore tutela dei centri storici.