Correzione errori fatturazione

Con il comunicato stampa del 30.09.2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora nella fase di prima applicazione, ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto emettendo una nota di addebito (ex art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972).

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011.

La circolare 45/E del 2011 – Allorquando fu introdotta l’aliquota Iva del 21%, fu altresì prevista, nella fase di prima applicazione, la possibilità di regolarizzare l’operazione.
La regolarizzazione non avrebbe comportato l’irrogazione di sanzioni se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota fosse stata comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’IVA era esigibile.
Tuttavia, diversi operatori economici, caratterizzati da complessità tecniche o gestionali, per la tipologia dei servizi erogati o per l’elevato numero di utenti, sottolinearono come il termine utile per la regolarizzazione fosse insufficiente.

Intervenne allora la circolare 45/E del 2011, concedendo un termine più ampio, il quale garantisse comunque il maggior gettito che la manovra doveva assicurare al bilancio dello Stato nell’anno 2011.
A seguito della circolare la regolarizzazione sarebbe potuta avvenire:
– per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
– per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.

Il comunicato stampa del 30.09.2013 – Con il comunicato stampa del 30.09.2013 l’Agenzia delle Entrate ha integralmente richiamato i termini di cui sopra, che pertanto devono essere applicati anche in questa fattispecie.
Ovviamente, cade il termine del 27 dicembre per le fatture dei trimestrali emesse entro settembre, in quanto l’aumento è intervenuto nel mese di ottobre.

Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito della corretta applicazione dell’aliquota dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento. Saranno altresì corrisposti gli interessi ove le scadenze sopraindicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.

La regolarizzazione senza sanzioni non sembra invece essere ammessa in caso di semplici errori di disattenzione non imputabili a ragioni di ordine tecnico.

Si ritiene inoltre che possa essere applicata, anche in questa occasione, un’ulteriore agevolazione prevista dalla Circolare 45/E del 2011: il cessionario o committente che, avendo acquistato beni o servizi, è tenuto, entro il trentesimo giorno da quello della registrazione, a provvedere alla regolarizzazione delle fatture qualora non abbia ricevuto la fattura integrativa, può effettuare la regolarizzazione stessa anche dopo tale termine (ma comunque entro il 30 aprile).