Avvocati, commercialisti, notai e “tutti gli altri”: addio alle tariffe con qualche falla

Il compenso diventa unico per le professioni ordinistiche. Si abbandona la parcellizzazione delle attivita’ e la ripartizione in piu’voci tariffarie. Anzi l’abrogazione del sistema delle tariffe ha aperto la strada al mercato e a una determinazione sintetica del valore della prestazione. La semplificazione della struttura della remunerazione dell’attivita’ intellettuale, scelta operata con l’articolo 9 del decreto 1/2012, trova compimento nel regolamento del ministro della giustizia sulla liquidazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi per i professionisti, ormai giunto alle ultime battute.

Il regolamento, dopo alcune disposizioni generali, in cui si trova il riconoscimento del valore del preventivo di massima presentato al cliente al momento del conferimento dell’incarico, si dedica alle diverse professioni: avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni dell’area tecnica, per chiudere con un articolo sulle “altre professioni” non nominate.

L’ABOLIZIONE DELLE TARIFFE

L’articolo art. 9, comma 1, del decreto‐legge 1/2012 ha espressamente abrogato le tariffe professionali e ha stabilito che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante.

La disposizione non tocca la determinazione dei compensi dei consulenti tecnici di ufficio e degli altri ausiliari del giudice, che rimane regolata dal testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).

Il medesimo articolo 9 prevede che il professionista fornisca a richiesta un preventivo di massima, adeguato all’importanza dell’opera e si accordi per iscritto sul compenso. Il decreto, conseguentemente, si applica per la determinazione d’ufficio del compenso da parte del giudice e quando manca l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento.

Da un punto di vista generale l’abolizione delle tariffe porta a una valorizzazione del mercato e cioè dell’accordo tra le parti e, come conseguenza tecnica, l’abrogazione di qualsiasi valore, mino o massimo, inderogabile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DISPOSIZIONI PER TUTTE LE PROFESSIONI

Il regolamento distingue le professioni interessate nelle seguenti categorie:

– avvocati,

– commercialisti ed esperti contabili,

– notai,

– professioni dell’area tecnica,

– altre professioni vigilate.

Nei compensi non sono incluse le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.

Inoltre l’assenza di prova del preventivo di massima costituisce costituire elemento di valutazione negativa dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.

Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a un solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

Per le gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.

Infine il regolamento dichiara esplicitamente il proprio carattere non vincolante: in nessun caso le soglie numeriche indicate per la liquidazione, di regola, del compenso sono vincolanti per il giudice.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.