Aumento aliquota Iva (22%): il corretto trattamento delle operazioni

Vale il momento di effettuazione dell’operazione. Indicazioni fornite dalla Circolare n. 30 di Assonime del 1° Ottobre 2013
L’aumento dell’1% dell’aliquota Iva ordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2013 rende necessario valutare la corretta gestione delle operazioni in corso di svolgimento. Per tali operazioni, infatti, si pone il problema relativo all’applicazione della corretta aliquota Iva, ovvero quella del 21% in vigore fino al 30 settembre 2013 o, invece l’aliquota del 22% in vigore da ieri 1° ottobre.
Con il comunicato stampa del 30 Settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate, in merito alla gestioni delle operazioni nel periodo transitorio, rinvia alla C.M. 45/E del 12 ottobre 2011, che forniva chiarimenti in merito all’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21% verificatosi nel 2011. Le indicazioni fornite nel richiamato documento di prassi vanno tuttavia coordinate con i recenti interventi legislativi riguardanti il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche e le operazioni intracomunitarie.

Regola generale – Il punto di partenza per definire la corretta gestione Iva delle operazioni nel periodo transitorio, così come sottolineato nel par. 3, della C.M. 45/E del 12 ottobre 2011, è l’art. 6 del D.P.R. 633/1972 che, come noto, detta i criteri generali per l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, all’art. 39 del D.L. 331/93 in relazione agli acquisti intracomunitari di beni, nonché ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 16/E/2013 in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche rese/ricevute a/da soggetti passivi non stabiliti in Italia, contenute nel co. 6, art. 6, D.P.R. 633/1972 introdotto ad opera della Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011).
Analizziamo alcuni dei casi che possiamo trovarci a dover gestire.

La cessione di beni immobili – L’art. 6, co. 1, D.P.R. 633/1972 dispone, in merito al momento di effettuazione delle operazioni relative a cessione di beni immobili che “le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili […] Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, […], si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti […]”.
Di conseguenza, per la cessione di beni immobili conta la stipula dell’atto notarile.
In sostanza, nell’ipotesi in cui sia stato stipulato il preliminare di vendita con versamento di acconti a settembre 2013 e la stipula dell’atto notarile successiva al 1° ottobre 2013, gli acconti sul prezzo sconteranno l’aliquota Iva del 21%, così come previsto dall’art. 6, co. 4, D.P.R. 633/1972, mentre il versamento del saldo all’atto della stipula del contratto definitivo, al verificarsi dunque degli effetti traslativi, sconterà l’aliquota del 22%.

La cessione di beni mobili – Sempre l’art. 6, co. 1, D.P.R. 633/1972 sancisce che per i beni mobili il momento di effettuazione dell’operazione corrisponde alla data della consegna o spedizione delle merci, sempre tenendo conto di acconti e fatturazione anticipata che fanno sorgere autonomamente il debito dell’imposta al pagamento e alla data di emissione della fattura. Di conseguenza, acconti o fatture anticipate avvenuti entro il 30 settembre 2013 per merci da consegnare/spedire sconteranno l’Iva al 21%, mentre l’eventuale saldo successivo al 1° ottobre 2013 sconterà l’Iva al 22%.

Le note di variazione – Le note di variazione in aumento o in diminuzione, la cui disciplina è rinvenibile nell’art. 26 del D.P.R. 633/1972, riferendosi a operazione per le quali si è già verificano il momento generatore dell’imposta, sconteranno l’aliquota dell’operazione a cui si riferiscono.
Dunque, qualora venga emessa una nota di variazione che si riferisce a un’operazione ultima entro il 30 settembre 2013, questa sconterà l’aliquota Iva del 21%.

La prestazione di servizi generici da non residenti – L’articolo 6, co. 6, D.P.R. 633/1972 prevede, tra l’altro, che le prestazioni di sevizi generici (7-ter) rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, sempre considerando il pagamento intervenuto precedentemente all’ultimazione della prestazione che costituisce un autonomo evento generatore d’imposta.

La data dell’ultimazione della prestazione è la data di riferimento per il committente italiano per adempiere agli obblighi di assolvimento dell’imposta attraverso l’integrazione o l’emissione dell’autofattura.
In sostanza, tutte le prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto non residente ultimate entro il 30 settembre 2013 sconteranno l’aliquota Iva del 21%, mentre su quelle ultimate successivamente a tale data si applicherà l’Iva del 22%.
La C.M. 16/E/2013 ha fornito chiarimenti in merito al concetto di ultimazione della prestazione sancendo che nell’ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto comunitario si deve ritenere che la fattura emessa da quest’ultimo possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione e nell’ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto extracomunitario si deve, comunque, ritenere che la ricezione di un qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa, sia indice dell’ultimazione dell’operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale.

Altri casi – Vari sono i casi che possono presentarsi.
Ad esempio, per le cessione e gli acquisti intracomunitari si dovrà far riferimento, al fine di determinar la corretta aliquota Iva applicabile, al momento di spedizione dallo Stato Membro d’origine. La nuova formulazione dell’art. 39, D.L. 331/1993, prevede che acconti incassati o pagati non sono più rilevanti, e pertanto, non vi è più l’obbligo di emettere la fattura. Resta ferma, peraltro, la previsione secondo cui se, anteriormente all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, sebbene limitatamente all’importo fatturato.
Di conseguenza, si applicherà l’aliquota Iva del 21% qualora gli anzidetti criteri si siano manifestati entro il 30 Settembre 2013; diversamente, troverà applicazione l’aliquota Iva del 22%.
Infine, si segnala che per le operazioni c.d. ad esigibilità differita il differimento riguarda solo il momento del pagamento dell’imposta, e, di conseguenza, dovrà verificarsi il momento di effettuazione dell’operazione in base alle indicazioni art. 6, D.P.R: 633/1972.